Buoni pasto: una breve guida

Il buono pasto è un documento (cartaceo ovvero elettronico) che fornisce al suo titolare il diritto di ottenere un servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale.

I datori di lavoro, infatti, possono somministrare pasti a favore dei dipendenti attraverso una mensa o mediante servizi sostitutivi quali i buoni pasto.

Possono essere utilizzati esclusivamente da:

  • prestatori di lavoro subordinato (a tempo pieno o parziale), anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto;
  • soggetti che hanno instaurato un rapporto di collaborazione anche non subordinato (es. co.co.co).

I buoni:

  • non sono cedibili;
  • non sono cumulabili oltre il limite di otto buoni al giorno;
  • non sono commercializzabili;
  • non sono convertibili in denaro;
  • sono utilizzabili solo dal titolare, per l’intero valore.

Fiscalmente, essendo veri e propri compensi corrisposti al lavoratore dipendente, gli stessi devono essere in generale sottoposti a tassazione ai fini dell’Irpef in capo al dipendente. Tuttavia, se concessi a categorie omogenee di dipendenti non concorrono a formare reddito imponibile, e di conseguenza contributivo, entro il limite giornaliero massimo di:

  • € 4 se in formato cartaceo,
  • € 8 se in formato elettronico.

Solo l’eventuale maggiore valore sarà assoggettato a imposizione fiscale e contributiva.

In relazione alla deducibilità in capo alla società, le spese per l’acquisto dei buoni pasto  sono completamente deducibili per competenza ai fini delle imposte dirette (IRPEF/IRES/IRAP). Questo significa che il costo relativo all’acquisto dei buoni pasto deve essere dedotto in riferimento al periodo d’imposta in cui il dipendente ha usufruito del servizio buono pasto.

 

Per i liberi professionisti e le ditte individuali senza dipendenti la deduzione dei costi sostenuti per l’acquisto dei buoni pasto è ammessa, ai fini delle imposte dirette, nella misura del 75%, per un importo non superiore al 2% dei compensi percepiti; se i buoni pasto vengono assegnati a dipendenti opera il principio di integrale deducibilità dei costi sostenuti per l’acquisto dei buoni.

Relativamente alla disciplina IVA applicabile, le imprese hanno facoltà di detrarre interamente l’IVA (con aliquota del 4%) addebitata dalla società emittente i buoni pasto (nel rispetto del principio di inerenza), compresi anche i costi per l’acquisto di buoni pasto.