Circolare mensile | Marzo 2024

22 Aprile 2024

Transizione 5.0: Nuovo credito d'imposta investimenti

Il D.L. 2 marzo 2024 n.19, pubblicato in G.U. sabato 2 marzo 2024, introduce un nuovo credito d’imposta riguardante il Piano Transizione 5.0 finalizzato a sostenere gli investimenti di digitalizzazione e di transizione green delle imprese.

Il Piano Transizione 5.0 è stato introdotto dalla Legge di Bilancio e prevede nuove agevolazioni per tutte le imprese che producono risultati in termini di sostenibilità.

Al credito possono accedere tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e tutte le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che nel 2024 e 2025 effettueranno investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio nazionale, nell’ambito di progetti innovativi volti a conseguire risultati in termini di riduzione dei consumi di energia.

Sono agevolabili le spese sostenute in relazione ai beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio dell’impresa, di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016 e che sono interconnessi al sistema di gestione e produzione aziendale, a condizione che i progetti di innovazione conseguano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva pari almeno al 3% (o 5% per i processi interessati dall’investimento).

Nell’ambito di tali progetti di innovazione, vengono agevolati anche gli investimenti in beni necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (impianti fotovolatici con determinate caratteristiche) e le spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Il credito d’imposta è così riconosciuto:

Investimenti % Credito
Fino a 2,5 milioni 35% del costo
Oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni 15% del costo
Oltre 10 milioni (fino a limite max 50 milioni) 5% del costo

Sono previste inoltre percentuali maggiorate per i risparmi energetici superiori al 3% e 5%:

Percentuale Riduzione
40%, 20% o 10% riduzione consumi energetici struttura produttiva > 6%
riduzione consumi energetici processi interessati dall’investimento > 10%
45%, 25% o 15% riduzione consumi energetici struttura produttiva > 10%
riduzione consumi energetici processi interessati dall’investimento > 15%

La riduzione dei consumi energetici, deve essere certificata da un valutatore indipendente, chiamato ad attestare:

  • ex ante, il risparmio energetico conseguibile tramite gli investimenti;
  • ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti in linea con quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Si attendono i decreti attuativi, da adottare entro trenta giorni, per la piena operatività dell’agevolazione.

Il nuovo credito d’imposta per gli investimenti delle imprese non è cumulabile con il bonus Transizione 4.0  e con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 entro il 31 dicembre 2025. L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data potrà essere utilizzato in compensazione in cinque quote annuali di pari importo.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO MILLEPROROGHE”

Il 28 febbraio 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” cd. Milleproroghe. Si illustrano di seguito le principali novità.

Rottamazione quater: riapertura dei termini per il pagamento delle rate

Il decreto “Milleproroghe” prevede la riapertura dei termini per il pagamento delle rate relative alla Rottamazione quater (Definizione agevolata). Infatti, è stata riattivata tale possibilità per tutti coloro che non hanno pagato le prime due rate in scadenza nel 2023.

In particolare il decreto ha:

  • riaperto i termini per il pagamento delle “maxirate” scadute rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 al 15 marzo 2024;
  • posticipato la terza rata in scadenza il 28 febbraio 2024 sempre al 15 marzo 2024.

La nuova riapertura dei termini prevede espressamente che i pagamenti effettuati con non più di cinque giorni di ritardo siano considerati tempestivi. Pertanto saranno considerati regolari anche i pagamenti effettuati entro il 20 marzo 2024.

Non sono stati riaperti i termini di accesso alla Definizione agevolata, né è stato posticipato il termine per presentare la domanda stessa.

Per coloro che non pagheranno entro quest’ultima scadenza saranno previste le azioni di recupero.

Si ricorda che il mancato, insufficiente oppure tardivo pagamento degli importi comporta la perdita dei benefici della rottamazione e i versamenti effettuati saranno considerati come acconti sulle somme dovute.

Ravvedimento operoso speciale: allungati i termini

In sede di conversione in legge del decreto “Milleproroghe”, è stata prevista l’estensione della possibilità di usufruire del ravvedimento operoso speciale anche in riferimento alle violazioni delle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.

La regolarizzazione si perfeziona mediante il pagamento di tutte le somme dovute in un’unica soluzione oppure versando la prima rata entro il 31 marzo 2024.

È inoltre necessario rimuovere le irregolarità o le omissioni.

Agevolazione prima casa under 36

Il D.L. “Milleproroghe” dispone che le agevolazioni previste dall’art. 64 del D.L. 73/2021, per l’acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti di età inferiore a 36 anni e valore dell’ISEE non superiore ad euro 40.000 annui, si applicano anche nei casi in cui il contratto preliminare registrato di acquisto sia stato sottoscritto entro il 31 dicembre 2023, purché la stipula del contratto definitivo avvenga entro il 31 dicembre 2024.

Per i contratti già sottoscritti, inoltre, viene riconosciuto un credito d’imposta di importo pari agli importi corrisposti in eccesso.

Comunicazione cessione del credito Superbonus e bonus edilizi: proroga al 4 aprile

Viene posticipato al 4 aprile 2024 il termine per la trasmissione dei modelli di prima cessione del credito o sconto in fattura per le spese per Superbonus ed ulteriori bonus edilizi sostenute nel 2023, oppure relative alle rate residue in essere al 31 dicembre 2023.

La stessa proroga al 4 aprile riguarda anche il termine per l’invio telematico dei dati relativi agli interventi sul risparmio energetico e ristrutturazione sulle parti comuni condominiali effettuati nel 2023.

INPS gestione artigiani/commercianti: le aliquote contributive per l'anno 2024

Con la circolare n. 33/2024 l’Inps è intervenuta in merito alla contribuzione dovuta per il 2024 degli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, fissando i limiti minimi e massimi di retribuzione annua ed i valori delle relative aliquote.

Per il 2024 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS è di euro 18.415, mentre il massimale è pari ad euro 91.680 per i lavoratori con anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996 e pari ad euro 119.650 per gli altri.

Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:

scaglione di reddito Artigiani Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni fino a 55.008 24,00 % 24,48 %
da 55.008 25,00 % 25,48 %
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni fino a 55.008 23,70 % 24,18 %
da 55.008 24,70 % 25,18 %

Il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:

Artigiani Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni 4.427,04 (4.419,60 IVS + 7,44 maternità) 4.515,43 (4.507,99 IVS + 7,44 maternità)
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni 4.371,80 (4.364,36 IVS + 7,44 maternità) 4.460,19 (4.452,75 IVS + 7,44 maternità)

In merito ai termini e alle modalità di versamento, i contributi sul reddito minimale devono essere versati, mediante modello F24 calcolato direttamente dall’INPS, in quattro rate di importo fisso da pagare a scadenze prestabilite:

Iª rata fissa: 16 maggio 2024;

IIª rata fissa: 20 agosto 2024;

IIIª rata fissa: 18 novembre 2024;

IVª rata fissa: 17 febbraio 2025.

Si ricorda che le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, “Dati del mod. F24”. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato pdf, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

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