Circolare mensile | Aprile 2024

22 Aprile 2024

Bonus Edilizi: blocco delle cessioni

Il D.L. 39/2024 elimina, per gli interventi successivi alla sua entrata in vigore, le fattispecie per le quali risultava ancora vigente la possibilità di esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

In particolare, le spese 2024 per le quali, dopo questo secondo decreto di “blocco”, risulta ancora possibile l’esercizio dell’opzione di sconto o cessione del credito sono:

  • gli oneri per interventi agevolati con il superbonus o altri bonus edilizi effettuate da IACP, cooperative edilizie a proprietà indivisa, Onlus, APS o ODV, relative a interventi con CILAS o altro titolo edilizio presentato prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto (se in edilizia libera, prima del 30 marzo 2024 devono essere stati avviati, o devono essere stati versati acconti a fronte di un accordo vincolante di fornitura);
  • gli oneri per interventi agevolati con il bonus eliminazione barriere 75% con titolo edilizio presentato prima del 30 dicembre 2023, fermo restando che, se si tratta di interventi in edilizia libera, prima di tale data devono essere stati avviati, o devono essere stati versati acconti a fronte di un accordo vincolante di fornitura. Nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali a prevalente destinazione abitativa i predetti requisiti possono essere anche successivi al 30 dicembre 2023, purché precedenti al 30 marzo 2024;
  • gli oneri per interventi diversi dai precedenti (es. condomini con superbonus al 70%), relative ad interventi con CILAS o altro titolo edilizio presentato prima del 17 febbraio 2023 e almeno una minima spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati, sostenuta prima del 30 marzo 2024;
  • gli oneri sostenuti in relazione a rogiti stipulati sino al 31 dicembre 2024, relativi a unità immobiliari ”antisismiche” (Sismabonus acquisti ex comma 1-septies, art. 16, D.L. n. 63/2013) e a case “restaurate o ristrutturate” (bonus casa acquisti ex comma 3, art. 16-bis, TUIR), se la richiesta di titolo abilitativo per gli interventi sull’edificio è antecedente al 17 febbraio 2023.

Stop alla Remissione in Bonis

Il nuovo decreto prevede la non applicabilità della c.d. remissione in bonis in relazione all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle opzioni di sconto o cessione in scadenza il prossimo 4 aprile, anche per le cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni di spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022.

Il termine finale per la trasmissione del modello di comunicazione delle opzioni previste sostenute nel 2023 e per la sua “sostituibilità telematica” è il 4 aprile 2024.

Infatti, Il decreto specifica che successivamente al 4 aprile 2024:

  • non sarà più possibile avvalersi della remissione in bonis per coloro che non hanno presentato la comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2023;
  • non sarà più possibile avvalersi della remissione in bonis per correggere gli errori sostanziali commessi nella comunicazione presentata tra il 1° e il 4 aprile 2023.

Estensione al passato e proroga del Ravvedimento Speciale

Il D.L. 39/2024 proroga al 31 maggio 2024 il ravvedimento operoso speciale per tutte le annualità ancora accertabili sino al 2022. Si ricorda che il ravvedimento operoso speciale consente di regolarizzare alcune violazioni tributarie tramite il pagamento delle sanzioni nella misura di 1/18 del minimo edittale irrogabile. Non risultano sanabili attraverso tale istituto gli omessi o carenti versamenti.

In particolare, entro il prossimo 31 maggio sarà possibile procedere alla rimozione delle irregolarità od omissioni e al pagamento di quanto dovuto in un’unica soluzione. In alternativa al pagamento in un’unica soluzione, sarà possibile pagare, entro il 31 maggio 2024, un importo pari a cinque delle otto rate previste; le tre rate residue scadranno il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre 2024. Sulle tre rate residue sono applicabili gli interessi nella misura del 2

percento annuo.

Crediti d'imposta Transizione 4.0: Obbligo di comunicazione preventiva

Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti 4.0 e dei crediti d’imposta R&S e innovazione tecnologica il D.L. 39/2024 prevede l’obbligo di una comunicazione preventiva. In particolare, le imprese sono chiamate, per gli investimenti effettuati dal 30 marzo 2024, a comunicare, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.

Tale comunicazione dovrà poi essere aggiornata al completamento degli investimenti.

La trasmissione di completamento va effettuata anche per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 29 marzo 2024 e per i crediti maturati nel 2023 non ancora compensati.

Di fatto, quindi, l’utilizzo in compensazione di tali crediti sarebbe, allo stato attuale, in stand by, essendo necessario presentare l’apposita comunicazione richiesta.

Con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, saranno apportate le necessarie modificazioni al modello adottato con decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni.

Divieto di compensazione in presenza di ruoli

La Legge di Bilancio 2024 ha previsto un divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati all’agente della riscossione per importi superiori a 100.000 euro, salvo sia in essere una sospensione giudiziale o amministrativa.

Il D.L. 39/2024 introduce alcune novità. In particolare, viene disposto che il divieto di cui sopra non operi:

  • se il contribuente ottiene una dilazione e sino a quando essa è in essere (e dunque fino a quando non si decade dalla stessa);
  • per i crediti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL.

La decorrenza della disposizione resta inviariata, ovvero opera dal 1° luglio 2024.

Viene, inoltre, introdotto uno specifico divieto di compensazione per i crediti che originano da bonus edilizi. In particolare, tale divieto:

  • opera se i ruoli sono nel complesso superiori a 000 euro (e non 100.000 euro);
  • opera se è decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento (quindi novanta giorni dalla notifica della cartella);
  • la compensazione è sospesa fino a concorrenza degli importi al ruolo, quindi è possibile compensare l’eccedenza;
  • restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito.

Il divieto non opera se è in essere una dilazione.

Superbonus: multe in caso di omissione della comunicazione antifrode

Il Decreto cd. “Blocca cessioni” introduce la comunicazione antifrode necessaria per un monitoraggio puntuale e costante della spesa pubblica legata al Superbonus.

Oggetto della comunicazione sono le informazioni inerenti agli interventi agevolati ecobonus e sismabonus, quali:

  • i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
  • l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
  • le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese.

Sono tenuti a trasmettere i dati e le relative variazioni, i soggetti che:

  • entro il 31 dicembre 2023hanno presentato la comunicazione di inizio lavori o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
  • i soggetti che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

In caso di mancata trasmissione dei dati della comunicazione antifrode, è prevista una sanzione amministrativa che può arrivare fino a 10.000 € per i cantieri attualmente in corso e la decadenza totale da ogni agevolazione fiscale per i cantieri ancora da aprire.

Le modalità e i termini delle comunicazioni saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni a decorrere dal 30 marzo 2024.

ULTERIORI NOVITA' DI PERIODO

Istanza per rimborso o compensazione iva trimestrale

Il 30 aprile 2024 scade il termine per la presentazione della richiesta di compensazione o rimborso del credito Iva formato nel primo trimestre dell’anno.

Si ricorda che per la richiesta di compensazione di crediti Iva trimestrali, che progressivamente superano l’importo di 5.000 euro, è necessaria l’apposizione del visto di conformità del professionista.

L’apposizione del visto di conformità o il rilascio della garanzia patrimoniale non è, invece, necessaria per ottenere il rimborso delle eccedenze di credito Iva di importo annuale inferiore o pari ad euro 30.000.

Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) entro il 1° luglio 2024

Dall’11 marzo 2024 è disponibile il software per la presentazione e la comunicazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2024 che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2023. Il termine di presentazione è il 1° luglio 2024.

Ricordiamo che si tratta di una comunicazione che enti ed imprese devono presentare annualmente, in cui vengono indicati la quantità e la tipologia di rifiuti che sono stati prodotti o gestiti l’anno precedente. Sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sono pubblicati modello e istruzioni, mentre sul sito di Unioncamere verrà reso disponibile il portale per la compilazione e presentazione del MUD.

Enti del Terzo Settore, Onlus e ASD: domanda 5 per mille 2024

È stata aperta il 6 marzo 2024 la possibilità di presentare la domanda di iscrizione al 5 per mille per le Onlus, le ASD e gli Enti del terzo settore. L’istanza deve essere necessariamente presentata in via telematico utilizzando i canali dell’Agenzia delle Entrate entro il 10 aprile 2024.

L’elenco degli iscritti provvisorio verrà pubblicato entro il 20 aprile 2024 nel sito dell’Agenzia delle Entrate (del CONI per le ASD). Le correzioni di eventuali errori rilevati nell’elenco potranno essere richieste entro il successivo 30 aprile. L’elenco definitivo degli iscritti verrà pubblicato, depurato dagli errori, entro il 10 maggio 2024.

E’ applicabile l’istituto della remissione in bonis. In particolare, le organizzazioni non lucrative e le ASD potranno accreditarsi anche dopo la scadenza naturale del 10 aprile 2024, purché in possesso dei requisiti alla stessa data, inviando la domanda entro il 30 settembre 2024 e versando contestualmente la sanzione di euro 250.

Si ricorda che non sono tenute alla trasmissione dell’istanza di accreditamento le Onlus e le ASD presenti nell’elenco permanente degli iscritti 2024, consultabile rispettivamente nel sito dell’Agenzia delle Entrate e del CONI.

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