La deducibilità delle perdite su crediti in bilancio: Gli elementi certi e precisi previsti dall’art. 101, comma 5, del TUIR

29 Novembre 2024di Giovanna Pravato

Ai sensi dell’art. 101, comma 5, del TUIR, la deducibilità fiscale delle perdite su crediti è subordinata alla presenza di due elementi fondamentali: la certezza e la precisione della perdita. In altri termini, affinché la perdita sia considerata fiscalmente deducibile, deve essere chiaramente dimostrato che il credito non è più esigibile e l’importo della perdita deve essere determinato in maniera inequivocabile.

Gli elementi “certi e precisi”

Il concetto di certezza si riferisce alla definitiva inesigibilità del credito. Ciò implica che il creditore deve aver adottato tutte le misure necessarie e ragionevoli per recuperare il credito, dimostrando l’impossibilità di ottenerne il pagamento. Questo elemento si collega spesso all’avvio di azioni legali nei confronti del debitore o all’assoggettamento dello stesso a procedure concorsuali.

Il concetto di precisione riguarda invece la quantificazione della perdita. È necessario che l’importo del credito venga definito con esattezza, senza margini di dubbio o approssimazioni. La precisione richiede una corretta rappresentazione contabile che rifletta la perdita in bilancio coerentemente con i principi contabili applicabili. In linea con tale concetto, la perdita risulta deducibile solo se correttamente imputata a bilancio.

Il legislatore, al comma 5 dell’art. 101 del TUIR, individua quattro situazioni in coincidenza delle quali un debito può essere dedotto automaticamente, senza la necessità di fornire ulteriori prove sulla definitività dello stato di insolvenza:

  1. se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, oppure nel caso in cui lo stesso abbia concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato o un piano attestato di risanamento. In questo caso l’importo della perdita dovrà essere oggetto di valutazione in base al presumibile valore di realizzo, da valutare in base alle specifiche condizioni e configurazioni della procedura concorsuale. Ricordiamo che le procedure concorsuali sono le seguenti: fallimento o liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, a cui vengono assimilati gli istituti dell’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato e il piano attestato di risanamento;
  2. nei casi in cui il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento (cosiddetti “mini crediti”). Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese con ricavi superiori a 100 mln di euro e a 2.500 euro per le altre imprese;
  3. nei casi in cui il diritto alla riscossione del credito sia prescritto. Si ha la prescrizione del credito in linea generale dopo 10 anni dalla scadenza, in caso di pagamenti periodici dopo 5 anni;
  4. nei casi in cui è prevista la cancellazione in applicazione dei principi contabili (OIC 15 par. 71-72). I principi contabili prevedono la cancellazione del credito in caso di estinzione o trasferimento dei diritti contrattuali. In particolare, il principio prevede che “i diritti contrattuali si estinguono per pagamento, prescrizione, transazione, rinuncia al credito, rettifiche di fatturazione e ogni altro evento che fa venire meno il diritto ad esigere determinati ammontari di disponibilità liquide, o beni/servizi di valore equivalente, da clienti o da altri soggetti”.

La deducibilità delle perdite su crediti ai sensi dell’art. 101 del TUIR richiede quindi un approccio meticoloso e preciso ed è richiesta una documentazione adeguata che dimostri i requisiti di certezza e precisione della perdita. Tale documentazione serve soprattutto in caso di verifiche fiscali, per sostenere la deducibilità di dette perdite.