Iper ammortamento 2026: rimane il vincolo territoriale per il fotovoltaico
La Legge di Bilancio 2026, come modificata dal DL 38/2026, ha rimosso il vincolo di produzione UE o SEE per l’accesso all’iper ammortamento dei beni strumentali. La modifica opera retroattivamente dal 1° gennaio 2026 e amplia la platea dei beni agevolabili, prescindendo dal luogo di fabbricazione. Resta fermo il requisito della destinazione dei beni a strutture produttive situate nel territorio italiano.
Nonostante l’eliminazione del vincolo territoriale per i beni strumentali, per gli impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo permane il requisito di origine europea dei moduli. La disciplina, contenuta nel comma 429 della Legge di Bilancio 2026, continua a richiedere moduli e celle prodotti nell’Unione europea e il rispetto di specifici livelli di efficienza tecnologica. L’agevolazione resta quindi subordinata sia alla provenienza UE sia all’iscrizione dei moduli nelle sezioni ammesse del registro ENEA.
Inoltre, la relazione tecnica al DL 38/2026 ha chiarito che i limiti di investimento agevolabile per l’iper ammortamento devono essere riferiti a ciascuna annualità e non all’intero periodo di vigenza della norma. Per gli investimenti effettuati dal 2026 al 2028, la maggiorazione è pari al 180% fino a 2,5 milioni di euro, al 100% per la parte tra 2,5 e 10 milioni e al 50% tra 10 e 20 milioni.
Aumento dell’imposta di bollo sui conti correnti delle persone giuridiche
Il Decreto Fiscale n. 38/2026 interviene sul regime dell’imposta di bollo applicabile agli estratti conto e ai rendiconti dei libretti di risparmio intestati alle persone giuridiche.
A decorrere dalle comunicazioni emesse dal 28 marzo 2026, l’importo annuo dell’imposta è innalzato da 100 a 118 euro.
L’aumento riguarda esclusivamente i soggetti diversi dalle persone fisiche, per le quali restano ferme le regole previgenti.
Transizione 5.0: incremento del credito d’imposta e nuovo contributo per le rinnovabili
Il D.L. n. 42/2026 rafforza significativamente il credito d’imposta Transizione 5.0, elevandolo fino all’89,77% per le imprese inizialmente escluse per carenza di fondi.
L’incremento è reso possibile dall’aumento delle risorse stanziate per il 2026, che ammontano a oltre 1,3 miliardi di euro.
La conferma è resa disponibile sulla piattaforma informatica Transizione 5.0 del GSE, con contestuale comunicazione via PEC ed e-mail.
Il provvedimento introduce inoltre un nuovo contributo per investimenti in impianti di autoproduzione energetica da fonti rinnovabili. Il beneficio copre anche le spese per certificazioni tecniche e ambientali nel rispetto del principio DNSH. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito imponibile.
Le modalità operative saranno definite con un successivo decreto del MIMIT.
Transizione 5.0: istituito il nuovo codice tributo per la compensazione del credito d’imposta
Con la risoluzione n. 14/E del 16 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto il codice tributo 7079 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta Transizione 5.0.
Il credito, pari all’89,77% degli investimenti ammessi, è utilizzabile esclusivamente tramite modello F24. L’indicazione del codice deve avvenire nella sezione “Erario”, nella colonna degli importi a credito compensati. L’utilizzo è subordinato alla preventiva comunicazione degli importi da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate. L’F24 è scartato in caso di utilizzo eccedente il credito riconosciuto.
Ripristino della piena disciplina PEX e della detassazione dei dividendi
Il Decreto Fiscale n. 38/2026 ripristina la disciplina previgente in materia di dividendi e participation exemption, eliminando le soglie minime introdotte dalla Legge di bilancio 2026. Viene meno, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026, il requisito della partecipazione minima del 5% o del valore fiscale di 500.000 euro. I dividendi percepiti dai soggetti imprenditori tornano pertanto a beneficiare dell’esclusione dal reddito nella misura ordinaria del 95%. Analogo ripristino opera per le plusvalenze su partecipazioni. L’intervento annulla anche gli obblighi di ricalcolo degli acconti d’imposta previsti per il 2026.
Avvio delle sanzioni per omessa comunicazione del domicilio digitale degli amministratori
Si informa che la Camera di Commercio di Vicenza ha avviato il procedimento sanzionatorio per la tardiva comunicazione del domicilio digitale degli amministratori di società di capitali.
L’obbligo, scaduto il 31 dicembre 2025, riguarda amministratori unici, delegati o presidenti del consiglio di amministrazione. Le comunicazioni effettuate oltre il termine sono soggette alla sanzione prevista dall’art. 2630 del Codice Civile. La sanzione minima è pari a 206 euro, con possibilità di pagamento ridotto in caso di regolarizzazione tempestiva. La società risponde in solido con l’amministratore inadempiente.
Disponibili le dichiarazioni precompilate 2026
Dal 30 aprile 2026 sono disponibili, all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni precompilate relative all’anno di imposta 2025 per le persone fisiche, per quanto riguarda il modello 730/2026. Per i modelli REDDITI PF occorrerà invece attendere il prossimo 20 maggio 2026, termine a partire dal quale sarà possibile anche apportare modifiche e/o integrazioni alle dichiarazioni precompilate.
A partire dal 14 maggio 2026 sarà invece possibile accettare, modificare, integrare e trasmettere il modello 730/2026.
Si ricorda che il modello 730/2026 potrà essere presentato fino al 30 settembre 2026, mentre il modello REDDITI PF 2025 potrà essere inviato fino al 2 novembre 2026.

