La Corte di Giustizia di Vicenza, pronunciandosi a favore di un contribuente, difeso dal nostro Studio, ritiene che le minusvalenze maturate sulla compravendita di titoli ed investimenti finanziari “americani” e regolarmente indicate nel modello dichiarativo presentato negli USA possono, non solo essere riportate nella dichiarazione dei redditi italiana, ma anche utilizzate per compensare le plusvalenze conseguite negli anni successivi (al rientro del contribuente in Italia) secondo le ordinarie regole dell’art. 68 TUIR. L’ufficio aveva negato tale scomputo sostenendo che non vi fosse alcuna valida dichiarazione dei redditi presentata in Italia. Ad aiutare il convincimento dei giudici la risposta ad un recente interpello che affronta il caso di un piano di stock option maturato dal contribuente quando risiedeva fiscalmente negli Stati Uniti e ceduto l’anno successivo quando il medesimo contribuente aveva trasferito la propria residenza fiscale in Italia. Il collegio vicentino infatti ritiene similari le fattispecie e si allinea alla consulenza fornita dall’Agenzia delle Entrate “…le azioni sono state … assoggettate a tassazione come reddito di lavoro dipendente (ndr. all’atto dell’attribuzione negli Stati Uniti) sulla base del valore di mercato delle azioni alla data del vesting e, pertanto, detto valore costituisce costo di acquisto delle stesse, ai sensi del citato articolo 68, comma 6, del Tuir, ai fini della determinazione dell’eventuale plusvalenza di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del Tuir”.
La sentenza dei primi giudici è allineata ad una recente sentenza dei Supremi Giudici, emessa anch’essa a favore del contribuente su ricorso dell’Amministrazione Finanziaria (successivo ad una doppia conforme) che ribadisce come anche la detrazione di imposta sancita dall’art. 165 TUIR debba essere riconosciuta sull’imposta assolta nell’altro stato contraente e l’ufficio non può subordinarne la detrazione ad alcun adempimento del contribuente, compreso l’onere dichiarativo (id est: presentazione della dichiarazione in Italia). I trattati bilaterali, infatti, costituiscono un obbligo internazionale incondizionato e prevalente rispetto alla normativa interna.
Da ultimi i giudici vicentini riaffermano un altro significativo aspetto, spesso utilizzato dall’amministrazione finanziaria quale motivo di doglianza in sede di appello di secondo grado, anche alla luce del novellato art. 132 c.p.c.: “Il giudice non deve occuparsi di tutte le allegazioni delle parti e prendere in esame tutte le argomentazioni da queste svolte e non deve tener conto dell’esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite. È sufficiente che il convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle ritenute idonee e sufficienti a giustificarlo.”