Con la risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate del 28.10.2024 n. 211, è stato chiarito che il regime di esenzione IVA (ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 18 del DPR 633/72), già previsto per gli interventi di chirurgia estetica, è da intendersi esteso anche ai servizi prestati dai medici anestesisti durate l’intervento chirurgico. Le ragioni alla base di questa decisione sono da ritrovare nel fatto che la prestazione è “caratterizzata da una finalità terapeutica perché volta a tutelare, mantenere e stabilizzare le condizioni vitali del paziente durante l’intervento”.
Con la risposta all’interpello medesimo l’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, chiarito che:
- si applica l’aliquota IVA del 10% al servizio di affitto o di messa a disposizione della sala operatoria per gli interventi chirurgici eseguiti in regime privatistico, nonché alla messa a disposizione della camera nella fase postoperatoria; la prestazione rientra, infatti, tra le “prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numero 18) e numero 19)“ del DPR 633/72 per le quali è fissata l’aliquota del 10%;
- si applica l’aliquota IVA del 10% anche alla somministrazione dei farmaci in sala operatoria, durante l’esecuzione dell’intervento e fatturati unitamente all’affitto della sala operatoria, in quanto sono da ritenersi compresi tra le “prestazioni di cura”.