IRES PREMIALE: le nuove FAQ dell’Agenzia delle Entrate impongono una riflessione sull’utilizzo delle perdite

10 Luglio 2026di Metha Studio
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Con le FAQ pubblicate lo scorso 25 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni interpretative sulla disciplina dell’IRES premiale, di cui all’art. 1, commi 436-444, della Legge n. 207/2024, affrontando in particolare il rapporto tra redditi “vincolati” e utilizzo delle perdite fiscali.

Reddito minimo e utilizzo delle perdite imputate per trasparenza

Un primo chiarimento riguarda il caso in cui una società riceva, per trasparenza, un reddito minimo proveniente da una società non operativa, un reddito agevolabile ai fini dell’IRES premiale e una perdita fiscale imputata da un’altra partecipata.

In tale fattispecie, l’Agenzia conferma che il reddito minimo derivante dalla disciplina delle società di comodo conserva la propria natura anche in capo alla società partecipante e, pertanto, non può essere compensato con le perdite fiscali.

Queste ultime potranno quindi essere utilizzate esclusivamente in diminuzione degli altri redditi imponibili, incluso quello potenzialmente assoggettabile all’aliquota ridotta. Qualora l’utilizzo delle perdite azzeri integralmente il reddito agevolabile, il beneficio dell’IRES premiale viene meno.

Reddito minimo e utilizzo delle perdite pregresse

Analogo principio è stato ribadito con riferimento alle perdite fiscali pregresse della società partecipante. Anche in questo caso, tali perdite non possono essere utilizzate in riduzione del reddito minimo imputato per trasparenza da una società di comodo. Tuttavia, viene riconosciuta la possibilità di rinviare l’utilizzo delle perdite pregresse agli esercizi successivi, evitando così che esse assorbano il reddito agevolabile e consentendo il mantenimento dell’accesso all’aliquota IRES ridotta prevista dalla normativa premiale.

Reddito pro quota CPB e perdite imputate per trasparenza

Infine, le FAQ si soffermano sul trattamento della soglia minima di reddito prevista nell’ambito del concordato preventivo biennale (CPB). Anche tale componente reddituale, quando imputata per trasparenza, mantiene una natura “vincolata” e non può essere compensata mediante perdite fiscali. Le eventuali perdite ricevute da altre società partecipate potranno essere utilizzate esclusivamente sugli altri redditi imponibili disponibili, comportando, anche in tale fattispecie, il rischio di azzeramento del reddito agevolabile, determinando l’impossibilità di beneficiare dell’IRES premiale.

In sintesi, i chiarimenti offerti si fondano su un presupposto preciso, ovvero la natura “vincolata” del reddito minimo delle società non operative e, per identica ratio, della soglia minima da CPB, confermando quindi un orientamento improntato alla tutela delle basi imponibili considerate “vincolate”.

Tale conclusione, comporta la necessità di una attenta valutazione di convenienza sull’utilizzo delle perdite, in ragione della natura di queste ultime. Se da un lato infatti per le perdite pregresse risulta possibile il rinvio ad un esercizio successivo, evitando così l’erosione del vantaggio fiscale dell’IRES premiale e rinviando la loro deduzione a periodi d’imposta in cui il reddito sarà nuovamente assoggettato all’aliquota ordinaria, dall’altro, le perdite imputate per trasparenza non sono differibili, dovendosi limitare, in tale fattispecie, alla sola valutazione della sussistenza di situazioni che permettano di evitare la formazione del reddito minimo “vincolato”.