L’art. 2 della Legge 87/2024, cd. “decreto sanzioni”, introduce una nuova disposizione concernente il termine entro il quale effettuare cessioni intracomunitarie di beni con trasporto o spedizione a cura del cessionario.
L’art 41 del D.l. 331/93 definisce le cessioni intracomunitarie quelle vendite a titolo oneroso effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro, ove vi sia necessariamente il trasporto dei beni da un Paese Ue ad altro Paese Ue. La norma in questione non ha mai previsto un termine entro il quale la merce dove essere consegnata al destinatario, provocando qualche incertezza normativa.
Il Decreto sanzioni interviene nell’art. 7 del D.lgs. 471/97, stabilendo che è soggetto alla sanzione pari al 50% dell’imposta chi effettua cessioni intracomunitarie in regime di non imponibilità Iva, nella circostanza in cui i beni trasportati o spediti a cura del cessionario non residente non siano pervenuti nello Stato membro Ue del destinatario entro 90 giorni dalla consegna.
La norma allinea, di fatto, i termini delle cessioni intracomunitarie a quelle delle cd. esportazioni “indirette” di cui all’art. 8 lett. b) D.p.r. 633/72. E come per quest’ultime, la sanzione non si applica se, nei trenta giorni successivi (quindi entro 120 giorni dalla consegna), viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell’imposta.
Si ricorda che mentre per le cessioni all’esportazione la data di esportazione viene “garantita” dalla dogana ed è facilmente reperibile mediante interrogazione del MRN nel sito dell’Agenzia delle Dogane, più complicato è provare l’effettiva consegna della merce nel diverso Paese Ue, cui si aggiunge ora anche il provare il nuovo termine.
Le prove sono state, nel nostro Paese, elaborate dalla prassi; in particolare, la Risoluzione dell’Agenzia Entrate n. 345 del 2007 stabilisce che la prova principe è costituita dal CMR firmato dal trasportatore e dal destinatario; la successiva Risoluzione dell’Agenzia Entrate n. 477 del 2008, correggendo in parte quanto affermato precedentemente, afferma che, in mancanza del CMR debitamente sottoscritto, la prova possa essere fornita con altri mezzi idonei. L’Agenzia Entrate offre un elenco non esaustivo di prove che possono essere fornite e in particolare esse sono:
– il contratto di compravendita stipulato fra le parti;
– la fattura di vendita;
– il documento di trasporto firmato;
– l’elenco Intrastat;
– il pagamento mediante bonifico ricevuto dal cliente intracomunitario;
– le scritture contabili;
– la corrispondenza fra le parti;
– qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci siano state inviate in altro Stato membro.
Tra gli altri documenti può essere ricompresa una lettera/e-mail, una dichiarazione inviata dall’acquirente con il quale afferma di aver ricevuto la merce; nella dichiarazione si dovrà indicare “la data di rilascio, il nome e l’indirizzo dell’acquirente, la quantità e la natura dei beni, la data e il luogo di arrivo dei beni e l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente”.