Remissione in bonis Sisma ed Ecobonus

31 Ottobre 2024di Anna Carollo

Con la Risposta n. 189 del 1° ottobre 2024 l’Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi della remissione in bonis in tema di sismabonus di cui all’articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, del d.l. 63/2013. In particolare, il quesito verteva sulla possibilità o meno di presentare tardivamente gli allegati B, B1 e B2 in un intervento di sismabonus ordinario, avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16.

L’articolo 3 del Dm 58/2027 dispone che il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione debbano essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire al momento della presentazione dell’apposito sportello unico, per i successivi adempimenti, tempestivamente e, comunque, prima dell’inizio dei lavori. Successivamente, il direttore dei lavori e il collaudatore statico, terminati i lavori strutturali e di collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista.

L’Agenzia delle Entrate, confermando che è possibile accedere alla remissione in bonis per la tardiva presentazione dell’Allegato B, afferma che non è invece necessaria l’applicazione della sanatoria in caso di tardiva presentazione degli altri due documenti, poiché questi ultimi non sono soggetti ad un termine perentorio di presentazione.

La remissione in bonis relativa alla tardiva presentazione dell’Allegato B è stata ammessa dall’art. 2-ter, comma 1, lettera c) del D.L.11/2023. La disposizione consente di applicare l’istituto nel caso in cui l’adempimento venga effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale va riportata la prima quota della detrazione.

Più controversa la remissione in bonis per la tardiva trasmissione dell’Enea in caso di interventi di riqualificazione energetica.

Con l’ordinanza 12 luglio 2024 n. 19309, la Corte di Cassazione ribadisce il principio di diritto espresso nella sentenza 21 marzo 2024 n. 7657 ponendosi contro la tesi decadenziale sostenuta da sempre dall’Agenzia delle Entrate, la quale con numerosi documenti di prassi continua ad affermare che l’omissione della presentazione nei termini della comunicazione all’ENEA precluderebbe la possibilità di beneficiare della detrazione edilizia altrimenti spettante sull’intervento di efficienza energetica agevolato, ferma restando la possibilità di avvalersi dell’istituto della remissione in bonis.

Nella circolare 9 maggio 2013, n. 13/E, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la remissione in bonis relativa alla tardiva trasmissione dell’Enea deve essere effettuata entro la scadenza della “prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento stesso”. Tale termine è chiaramente diverso e può risultare maggiormente restrittivo rispetto a quello previsto per la sanatoria dell’Allegato B del sismabonus visto in precedenza.