Agevolazioni prima casa Under 36: proroga al 2023

Con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 è stata estesa l’agevolazione per l’acquisto della prima casa fino al 31.12.2023 al fine di promuovere l’autonomia abitativa dei giovani di età inferiore a 36 anni.

Le agevolazioni si sostanziano nell’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale, delle tasse sulle concessioni governative e nell’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo. Inoltre, è previsto un credito di imposta, nel caso di acquisto imponibile ad Iva, per un ammontare pari all’imposta corrisposta in relazione all’acquisto.

I requisiti per poterne beneficiare sono molteplici e si dividono in oggettivi e soggettivi.

Requisiti oggettivi

  • l’immobile deve rientrare nelle seguenti categorie catastali: A/2 (abitazioni di tipo civile), A/3 (abitazioni di tipo economico), A/4 (abitazioni di tipo popolare), A/5 (abitazione di tipo ultrapopolare), A/6 (abitazione di tipo rurale), A/7 (abitazioni in villini), A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi);
  • sono oggetto di agevolazione le pertinenze, come garage o box, limitatamente a una per ciascuna categoria di immobile e destinate al servizio della casa abitativa oggetto dell’acquisto agevolato.

Requisiti soggettivi

Possono beneficiare di questa agevolazione i giovani che nell’anno in cui viene stipulato il contratto non hanno ancora compiuto 36 anni di età e che hanno un indicatore ISEE non superiore a € 40.000 annui.
Oltre al rispetto dei requisiti sopracitati è necessario che il contribuente rispetti tutte le condizioni previste per l’acquisto della “prima casa”, quindi, oltre a stabilire la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dall’atto, dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere mai stato titolare di altre abitazioni o di quote di esse. Inoltre, il mutuo ipotecario deve essere di importo inferiore ad € 250.000.

Si ricorda che nel caso in cui vengano a mancare i requisiti per usufruire dell’agevolazione, ma il beneficiario ha comunque diritto alle agevolazioni “prima casa”, si provvederà al recupero dell’imposta di registro nella misura del 2% e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di € 50 ciascuna.
Si verifica invece la decadenza del diritto di agevolazione nel caso di:

  • mancato trasferimento della residenza nei termini previsti;
  • vendita dell’immobile entro cinque anni senza il riacquisto di un’altra abitazione entro l’anno;
  • dichiarazioni mendaci sulla sussistenza dei requisiti nell’atto di acquisto;
  • mancata alienazione della precedente prima casa entro l’anno dall’acquisto della nuova oggetto di agevolazione.

In questo caso, oltre applicazione di sanzioni ed interessi, l’imposta di registro viene recuperata nella misura del 9% e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di € 50 ciascuna.