Circolare di approfondimento – Adempimenti Iva anno 2023

17 Gennaio 2023

Dichiarazione IVA: le principali scadenze

Si riepilogano di seguito le principali scadenze collegate alla dichiarazione IVA 2023 anno 2022:

Data Descrizione
28 febbraio 2023 Invio telematico liquidazione Iva 4° trimestre 2022
6 marzo 2023 Invio dichiarazione IVA per i soggetti che intendono compensare il credito IVA dal 16 marzo 2023
16 marzo 2023 Versamento del saldo IVA a debito
6 aprile 2023 Invio dichiarazione IVA per i soggetti che intendono compensare il credito IVA dal 17 aprile 2023
2 maggio 2023 Invio telematico Dichiarazione IVA 2023 anno 2022 per tutti i soggetti

Soggetti trimestrali - Controllo del diritto all'opzione

I soggetti che fino al 31.12.2022 hanno fruito della possibilità di liquidare l’IVA trimestralmente con applicazione degli interessi dell’1% devono, all’inizio dell’esercizio, verificare la possibilità di fruire dell’opzione anche per il periodo d’imposta 2023. Con la Legge di bilancio 2023 è stato elevato l’ammontare del volume d’affari per l’accesso all’agevolazione:

ATTIVITA’ VOLUME

D’AFFARI

PERIODICITA’ TERMINI VERSAMENTO
PRESTAZIONI DI SERVIZI Oltre € 500.000 Mensile 16 del mese successivo
Fino € 500.000 trimestrale 16 del 2° mese successivo al trimestre
   
ALTRE

ATTIVITA’

Oltre € 800.000 Mensile 16 mese successivo
Fino € 800.000 trimestrale 16 del 2° mese successivo al trimestre

Pertanto, qualora i soggetti trimestrali avessero superato nel 2022 i limiti sopra esposti, saranno soggetti alla liquidazione mensile già per il mese di gennaio e dovranno provvedere all’eventuale versamento, se a debito, entro il giorno 16 febbraio 2023. A titolo esemplificativo, rientrano fra il novero delle prestazioni di servizi quelle dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mediazione, locazione, affitto, somministrazione di alimenti e bevande.

Versamento del saldo IVA

Il versamento dell’eventuale importo a saldo dovuto può essere effettuato entro il 16 marzo 2023 o rateizzato dal 16 marzo 2023 (fino ad un massimo di 9 rate), con maggiorazione mensile dello 0,33% dell’importo di ogni rata successiva alla prima, da versarsi entro il giorno 16 dei mesi successivi al mese di marzo.

Rimborso del credito IVA

Qualora la dichiarazione si dovesse chiudere con un credito d’imposta maggiore ad euro 2.582,28 e si volesse richiederlo a rimborso, è possibile:

– per i crediti IVA annuali di importo non superiore a 30.000 euro, richiedere a rimborso l’eccedenza detraibile senza prestazione di alcuna garanzia patrimoniale e senza necessità di apposizione del visto di conformità;

– per i crediti IVA annuali di importo superiore a 30.000 euro, sostituire la garanzia con l’apposizione del visto di conformità (o sottoscrizione da parte dei revisori legali) sulla dichiarazione annuale.

Compensazione del credito IVA

La compensazione orizzontale, ovvero con tributi diversi, del credito IVA maturato nell’anno 2022 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2022) può essere effettuata:

fino all’ammontare di 5.000 euro senza attendere la presentazione della dichiarazione IVA;

– raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione, fino al limite complessivo annuo di 2 milioni di euro, può avvenire esclusivamente a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA. Quindi, per poter compensare orizzontalmente il credito Iva eccedente l’importo di 5.000 euro a partire dal 16 marzo 2023 è necessario presentare la dichiarazione IVA annuale entro il giorno 6 marzo 2023.

È possibile comunque utilizzare liberamente il credito IVA 2022 per compensare debiti del medesimo tributo (IVA con IVA), anche oltre i 5.000 euro e senza alcuna formalità.
Infine, si ricorda che è vietata ogni compensazione orizzontale in presenza di debiti per imposte erariali e relativi accessori iscritti a ruolo per importi superiori ad euro 1.500 per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

Visto di conformità

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA per importi superiori ad € 5.000 annui hanno l’obbligo di far apporre sulla dichiarazione il “visto di conformità” che consiste in una verifica di regolarità formale della dichiarazione.
Il rilascio del visto di conformità implica:

  • il riscontro della corrispondenza dei dati della dichiarazione con la relativa documentazione;
  • la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini IVA.

Pertanto, se il Vostro credito IVA risulta di ammontare superiore ad € 5.000, su Vostra specifica richiesta, lo Studio provvederà ad effettuare gli ulteriori controlli previsti dalla normativa ed a richiederVi dati aggiuntivi, se necessario, al fine di presentare la Vostra dichiarazione IVA con l’apposizione del visto di conformità.
In alternativa, segnaliamo che in presenza del revisore contabile, della società di revisione o del collegio sindacale che effettua il controllo contabile, il visto sulla dichiarazione potrà essere rilasciato da tali soggetti.

Deleghe di compensazione IVA

Per la presentazione dei modelli F24 con compensazione orizzontale del credito IVA, di qualsiasi importo, è obbligatorio utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, come stabilito dal D.L. 50/2017.
Le deleghe di versamento possono, quindi, essere trasmesse:

  • direttamente dai contribuenti mediante i canali Entratel o Fisconline;
  • tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel.

Detrazione Iva delle fatture a cavallo d'anno

Ricordiamo che solo le fatture elettroniche consegnate tramite SDI entro il 31.12.2022 sono detraibili ai fini Iva nella liquidazione del mese di dicembre 2022. Pertanto, tutti i documenti elettronici ricevuti nel 2023 concorreranno alla liquidazione Iva di gennaio (scadenza 16.02.2023) o primo trimestre (scadenza 16.05.2023).

Conservazione fatture elettroniche 2021

Si ricorda, infine, che la conservazione delle fatture elettroniche deve avvenire entro il terzo mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa e quindi, per le fatture emesse e ricevute nel 2021, l’obbligo di conservazione dovrà essere adempiuto entro il 28 febbraio 2023.

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