Prestazioni di ricovero e cura con esenzione e aliquota iva ridotta

13 Ottobre 2022di Valeria Rossi

L’articolo 18, D.L. 30 aprile 2022, n. 36 ha integrato l’articolo 10, numero 18) e 19) del DPR IVA con una doppia novità che consiste nel fatto che le prestazioni di ricovero e cura rese da cliniche private e case di cura non convenzionate sono soggette ad IVA con aliquota ridotta al 10% e beneficiano dell’esenzione per la componente relativa alla prestazione sanitaria acquistata presso un terzo libero professionista.

La particolarità sta nel fatto che tipicamente l’esenzione Iva non si applicava alle prestazioni di ricovero e cura resa da cliniche private e case di cura non convenzionate.

Per effetto della modifica, qualora la clinica privata e la casa di cura non convenzionata si avvalga di terzi liberi professionisti sanitari per l’erogazione delle prestazioni mediche (fatturate dal terzo in regime di esenzione iva), questa fatturerà al paziente-cliente finale beneficiando dell’esenzione per la prestazione di ricovero e cura, fino a concorrenza del corrispettivo dovuto dalla clinica/casa di cura al terzo.

Esemplificando: una clinica privata non convenzionata paga € 5.000 al chirurgo che effettua l’intervento e richiede € 11.000 al paziente quale prezzo complessivo della prestazione di ricovero e cura. L’addebito al paziente di questa prestazione sarà esente per € 5.000 e in regime di imponibilità Iva per i restanti € 6.000.

Per quanto attiene l’applicazione dell’aliquota IVA al 10%, ne è stata estesa l’applicazione, oltre alle prestazioni alberghiere e a quelle di maggior comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari, anche alle seguenti casistiche:

  • prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti di cui ai n. 18) e 19) dell’art. 10, DPR IVA;
  • prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dagli ospedali e case di cura, anche non convenzionate;
  • prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso ospedali e case di cura convenzionate.

Si tratta di un intervento non di poco conto considerando che, prima della modifica, le prestazioni di ricovero e cura, escluse da esenzione, erano imponibili con iva ordinaria al 22%.