Per definire l’avviso bonario stabilito un nuovo termine vantaggioso per il contribuente

La recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 27817 ha sancito che il termine di 30 giorni per poter effettuare il pagamento delle somme derivanti da avvisi bonari,  beneficiando della riduzione delle sanzioni ad 1/3, decorre dalla data di ricezione dell’avviso bonario, oppure, nel caso in cui il contribuente abbia fornito chiarimenti all’amministrazione finanziaria, dalla data della risposta resa dall’ufficio al contribuente, anche nel caso la suddetta risposta respinga i chiarimenti forniti.

Solo decorsi inutilmente questi ulteriori trenta giorni la norma prevede l’iscrizione a ruolo e/o l’emissione della cartella per i tributi non pagati, gli interessi e le sanzioni irrogate con aliquota piena.

La Suprema Corte, con la citata pronuncia, attua un importante cambio di rotta rispetto al pregresso orientamento. Infatti, sia la prassi (ris. Agenzia delle Entrate 16 dicembre 2021 n. 72) sia la giurisprudenza (Cass. 14 novembre 2019 n. 29650) in passato, hanno specificato che, in caso di contraddittorio, i 30 giorni decorrono dalla seconda comunicazione delle Entrate solo nel caso di accoglimento delle doglianze del contribuente.

Sebbene di ciò la sentenza non parli espressamente la stampa specializzata commenta che ”a nulla rileva che il contribuente abbia presentato la richiesta di definizione a ridosso della scadenza dei trenta giorni (nel caso esaminato nella sentenza, la richiesta era stata depositata proprio a ridosso della scadenza)”.

In conclusione, dunque, secondo questo recente e condivisibile orientamento, in caso di richiesta di riesame del contribuente presentata entro 30 giorni dall’avviso bonario:

  • se la richiesta è accolta con totale annullamento dell’atto vi sarà lo sgravio totale;
  • se è accolta solo in parte il termine per perfezionare la definizione con il versamento delle somme per intero o rideterminate, decorre computando i 30 giorni dalla seconda comunicazione;
  • se la richiesta non è accolta, il termine dei 30 giorni per il pagamento dell’avviso decorre dalla presentazione del Civis o dell’istanza in autotutela.