Circolare mensile | ottobre 2022

10 Ottobre 2022

Dal primo ottobre termini ordinari per l'emissione della e-fattura dei forfettari

Dal 1° ottobre 2022 cessa la moratoria delle sanzioni prevista per il terzo trimestre dell’anno in corso a favore dei soggetti per i quali, a decorrere dal 1° luglio, è scattato l’obbligo di emissione della fattura elettronica. La moratoria teneva conto delle difficoltà operative e tecniche connesse al nuovo adempimento. Di conseguenza, le fatture relative alle operazioni effettuate a partire dal 1° ottobre dai soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario nonché dalle associazioni che hanno optato per il regime speciale devono essere emesse entro i termini previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, vale a dire, a seconda dei casi:

  • entro 12 giorni nel caso di fattura immediata;
  • entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita.

Integrativa entro il 28 novembre per la revoca della rivalutazione

L’Agenzia delle Entrate ha fissato le modalità per il dietrofront rispetto alle rivalutazioni e riallineamenti degli intangibles, oggetto dell’inasprimento della deduzione dagli originari 18 anni a 50 anni. Il comma 624 della Legge di Bilancio 2022 aveva infatti previsto che i soggetti che avevano versato l’imposta sostitutiva del 3% avevano la possibilità di revocare, anche parzialmente, l’applicazione della disciplina fiscale dell’articolo 110 del D.I. 104/2020, secondo modalità e termini da adottare con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Il provvedimento in questione (370046/2022) è stato pubblicato il 29 settembre, data della quale scattano i 60 giorni per la dichiarazione integrativa, che quindi andrà presentata entro il prossimo 28 novembre.

Più tempo per il rinnovo dei certificati Entratel

L’Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga al 31 gennaio 2023 del termine entro il quale gli intermediari Entratel sono tenuti a rinnovare il proprio ambiente di sicurezza.

Proroga del REVERSE CHARGE del settore energetico fino al 31 dicembre 2026

Il Decreto Semplificazioni fiscali (D.L. 73/2022,  convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2022), al fine di adeguare la disciplina nazionale alla recente evoluzione della normativa europea, ha introdotto la proroga al 31 dicembre 2026 dell’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse charge).
E’ stato esteso, quindi, fino a tutto il 2026 il reverse charge nei settori elettronico ed energetico di cui all’articolo 17, comma 6, lettere b), c), d-bis), d-ter), d-quater) D.PR.R 633/1972. Vi rientrano:

  • le cessioni di telefoni cellulari, le apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative;
  • le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
  • le cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo – rivenditore.

Rimborso o compensazione IVA trimestrale

Al termine di ogni trimestre solare, i contribuenti che hanno maturato nel trimestre (primo, secondo e/o terzo) un credito IVA superiore a 2.582,28 euro possono chiederne in tutto o in parte il rimborso ovvero l’utilizzo in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi.
La richiesta deve essere effettuata in via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento: pertanto il 31 ottobre 2022 scade il termine per la presentazione dell’istanza relativa al trimestre luglio-settembre 2022.
Ricordiamo che, con l’entrata in vigore del D.L. n. 50/2017, l’utilizzo in compensazione di qualsiasi credito tributario di importo superiore a 5.000 euro può avvenire solo se viene apposto il visto di conformità del professionista sulla dichiarazione (Redditi, IRAP ed IVA) da cui tali crediti emergono.
Pertanto, anche per i modelli IVA in cui si intende richiedere in compensazione crediti per importi superiori a 5.000 euro, è necessario l’apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo dell’istanza da cui emerge il credito.

Prenotazione fino al 31 dicembre 2022 per gli investimenti in beni strumentali nuovi con il maggior credito

A partire dal 1° gennaio 2023 è prevista una rimodulazione dell’aliquota applicata al credito d’imposta investimenti beni 4.0 di cui all’Allegato A e B, mentre non saranno più agevolati gli acquisti di beni strumentali ordinari.
Ricordiamo che i beni ordinati per i quali è stato versato l’acconto pari al 20% entro il 31 dicembre 2022 e che saranno consegnati entro il 30 giugno 2023, usufruiranno del credito d’imposta con le percentuali previste per gli investimenti effettuati nell’anno 2022.
Di seguito riportiamo le diverse percentuali di fruizione previste per l’anno d’imposta 2023.

Tipologia di bene Percentuale credito d’imposta Fino al 30.06.2023 con ordine e acconto pari al 20% entro il 31.12.2022 Dall’ 01.01.2023 al 31.12.2023
Ex superamm.to- materiali e immateriali “generici” beni materiali fino a 2 mln

6%

0%
beni immateriali fino a 1 mln 6% 0%
Ex iperamm.to beni materiali fino a 2,5 mln 40% 20%
oltre a 2,5 mln entro 10 mln 20% 10%
oltre 10 mln entro 20 mln 10% 5%
Ex iperamm.to beni immateriali fino a 1 mln 50% 20%

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