Dividendi entro il 31 dicembre 2022: l’opinione dell’Agenzia delle Entrate

17 Ottobre 2022di Anna Carollo

Con la risposta ad interpello n. 454/E/2022 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema della distribuzione dei dividendi ed in particolare sulla norma transitoria contenuta nella Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017).

La norma sopracitata ha apportato importanti novità sulla disciplina dell’imposizione della distribuzione dei dividendi, eliminando la distinzione tra partecipazioni qualificate e non e prevedendo una ritenuta generalizzata a titolo di imposta pari al 26%.

La norma ha previsto anche un regime transitorio per gli utili di impresa prodotti fino al 31 dicembre 2017 e distribuiti con delibere dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022. Il dato letterale della norma lascia intendere che al fine di fruire della norma transitoria occorra soltanto deliberare la distribuzione delle riserve entro il 31 dicembre 2022, senza necessità, entro tale data, che vi sia anche il pagamento entro detta data.

Di opinione contraria è l’Agenzia delle Entrate, che con la risoluzione 454/E/2022 e una posizione assolutamente criticabile, afferma che, per godere dell’ormai precedente regime di tassazione, i dividendi devono essere deliberati e pagati entro il 31 dicembre 2022. Gli utili pagati, quindi, dal 1° gennaio 2023 dovranno essere assoggettati ad imposizione mediante l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta pari al 26%.

Per ragioni di cautela ed evitare successive contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria, appare opportuno valutare la possibilità di deliberare e distribuire gli utili prodotti fino al 31 dicembre 2017, o parte di essi, entro il prossimo 31 dicembre.

Contestualmente occorrerà considerare anche gli effetti negativi sulla possibile riduzione del patrimonio netto 2022 rispetto a quello 2021 e quindi alla eventuale applicazione del recapture dell’Ace.