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L’agenzia delle Entrate con la circolare 14/E/2019 torna a fornire chiarimenti relativamente all’inversione contabile, rilevando una chiara distinzione fra autofattura e integrazione del documento.

In particolare, l’Amministrazione Finanziaria stabilisce di ricorrere all’autofattura in due casi:

  1. l’emittente non è il cedente, ma il cessionario del bene che assolve l’imposta in luogo del primo (es. compensi corrisposti agli intermediari per la vendita di documenti di viaggio da parte degli esercenti attività di trasporto, gli acquisti dai produttori agricoli di cui all’art. 34 c. 6 Dpr 633/72, l’autofattura denuncia, gli acquisti da soggetti non stabiliti e da soggetti extra Ue (art. 17 c. 2 Dpr 633/72);
  2. il cedente e il committente coincidono in un unico soggetto ovvero l’operazione è a titolo gratuito (es. autoconsumo e le cessioni gratuite di beni prodotti dall’impresa).

Mentre, l’integrazione della fattura avviene per le seguenti due fattispecie:

  1. acquisti da soggetti intracomunitari;
  2. acquisti da soggetti residenti in Italia ai sensi dell’art. 17, c. 6, DPR 633/72.

Infine l’Agenzia delle Entrate, richiamando la circolare 13/E/2019, afferma che nel caso di ricezione di fattura elettronica tramite SDI non è possibile provvedere all’integrazione diretta della stessa, in quanto immodificabile. Di conseguenza, è necessario produrre un altro documento contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura. Secondo l’Amministrazione Finanziaria tale documento può essere inviato al SDI per facilitare la consultazione e la conservazione, ma nulla vieta la non trasmissione.

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