La data “variabile” della fattura elettronica differita

4 Luglio 2019di Valeria Rossi0
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Con riferimento alle fatture elettroniche differite, la circolare 14/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate stabilisce che esse possono riportare la data dell’ultimo DDT relativo a più operazioni intercorse con lo stesso cliente nell’arco dello stesso mese.

Trattandosi di una facoltà e non di un obbligo, nel campo “Data” della fattura differita potrà, quindi, essere indicato l’ultimo giorno del mese di riferimento di effettuazione delle operazioni.

Pertanto, in caso di fattura differita relativa a più consegne avvenute nello stesso mese, chiarisce Assosoftware, si prospettano due possibilità per la valorizzazione del campo “Data”:

  • la data in fattura potrebbe essere quella dell’ultimo mese in cui sono state effettuate le consegne; oppure
  • la data in fattura potrebbe coincidere con quella dell’ultimo DDT;

Resta invariato l’obbligo di trasmissione della fattura al SDI entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e l’annotazione nel corpo della fattura delle date di effettuazione delle singole operazioni, desumibili dai DDT stessi.

Esemplificando: qualora per tre consegne avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario, accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto, si voglia emettere un’unica fattura (“differita”), si potrà generare ed inviare al SDI detto documento in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’ultima consegna e il giorno 15 del mese di ottobre, valorizzando nel campo “data” o il giorno dell’ultima consegna (28.09.2019) oppure l’ultimo giorno del mese di effettuazione delle operazioni (30.09.2019).

 

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