Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 17.06.2019 sono stati forniti dei chiarimenti relativamente all’emissione delle fatture elettroniche.
In particolare, è stato stabilito che per la fattura immediata, la data del documento è la data di effettuazione dell’operazione, mentre la data di trasmissione è quella individuata dal SDI. Non è necessario, quindi, riportare all’interno del documento le due differenti date, come era inizialmente previsto.
Si specifica che quanto appena detto non rileva per le fatture cartacee, nelle quali è ancora obbligatorio indicare entrambe le date per identificare il momento di effettuazione dell’operazione e la data di trasmissione o consegna del documento al cliente.
La novità introdotta, a seguito della conversione in Legge del Decreto Crescita, riguarda la trasmissione delle fatture elettroniche. Essa deve infatti avvenire entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione e non più entro 10 giorni dalla stessa.