Termine ultimo di emissione della Nota di credito: quando è possibile recuperare l’iva

12 Settembre 2022di Valeria Rossi

Nell’articolo si esamina il termine ultimo per emettere una nota di credito con possibilità di recuperare in detrazione l’Iva.

La normativa è contenuta nell’art. 26 del DPR 633/1972, in particolare ai commi 2 e 3.

L’art. 26, comma 2, risulta applicabile nel caso di emissione di nota di credito:

  • a seguito del venir meno in tutto o in parte dell’operazione originaria a seguito di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione;
  • per il mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o esecutive rimaste infruttuose (es. fallimento), accordo di ristrutturazione dei debiti omologati (182-bis decreto 267/1942), piano attestato;
  • in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente.

L’art. 26 richiama, ai fini della possibilità di emissione della nota di credito con iva, il limite di cui all’art. 19 comma 1 ossia il termine per la presentazione della dichiarazione iva dell’anno in cui si è verificato il presupposto. Quindi, ad esempio, con sentenza di fallimento del 31/08/2022 sarà possibile emettere nota di credito e detrarre l’iva entro il 30/04/2023 (indipendentemente dalla data della fattura originaria).

L’art. 26, comma 3, risulta, invece, applicabile qualora l’operazione originaria debba essere rettificata a seguito di sopravvenuto accordo tra le parti. In questo caso, viene fissato come termine ultimo per l’emissione della nota di credito con iva i 12 mesi dall’effettuazione dell’operazione originaria. Quindi, a titolo esemplificativo, se l’operazione originaria è avvenuta il 10/11/2021, e ad agosto 2022 sopraggiunge l’accordo tra le parti che fa venir meno in tutto o in parte l’operazione, sarà possibile emettere nota di credito applicando l’iva fino al 10/11/2022.

Per completezza, la suprema Corte ritiene che l’accordo sopravvenuto debba avere data certa: non risulta valida, quindi, una semplice dichiarazione via e-mail o successiva attestazione, ma i giudici ritengono necessario l’atto scritto con sottoscrizione autentica in data certa. Può ritenersi sufficiente uno scambio di PEC con l’accordo riportato nel testo o, in alternativa, uno scambio di lettere raccomandate in plico senza busta.