Raggiungimento del 30% dei lavori 110% per le unifamiliari

16 Settembre 2022di Anna Carollo

Il Decreto Aiuti (D.l. 50/2022) ha modificato il comma 8 bis dell’art. 119 D.l. 34/2020 stabilendo che, per gli edifici unifamiliari, la detrazione del 110% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 è subordinata al raggiungimento del 30% dell’intervento complessivo entro il 30 settembre 2022.

Lo scorso 5 settembre, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in risposta ad un quesito avanzato dalla Rete delle professioni tecniche, ha fornito importanti linee guida per dimostrare il raggiungimento del 30% di cui sopra.

In particolare, la Commissione ha confermato, innanzitutto, che per il calcolo del 30% è possibile fare riferimento a tutti gli interventi, anche se non agevolati al 110%. Inoltre, viene precisato che i lavori relativi al 30% devono essere fatturati, pagati (salvo il caso di sconto in fattura per l’intero importo) e realizzati.

Al fine, invece, di dimostrare il raggiungimento del 30%, il direttore dei lavori dovrà redigere un’apposita dichiarazione, basata su idonea documentazione probatoria (a titolo esemplificativo: Libretto delle Misure, Stato d’Avanzamento Lavori, rilievo fotografico della consistenza dei lavori, copia di bolle e/o fatture, ecc.) da tenere a disposizione di un eventuale richiesta degli organi di controllo e che dovrà essere allegata alla documentazione finale.

Tale dichiarazione, comprensiva degli allegati, dovrà essere trasmessa tempestivamente a mezzo PEC o raccomandata (in plico senza busta) al committente e all’impresa.

Nel caso, infine, in cui siano già state presentate Asseverazioni ENEA protocollate, ai fini dell’Ecobonus 110%, oppure siano già stati depositati Allegati 1-SAL protocollati, ai fini del Superbonus 110%, entro il 30 settembre 2022, il raggiungimento del 30% del SAL risulterà già asseverato con data certa; pertanto, non vi è alcun ulteriore adempimento da eseguire.