Mondo dello sport: l’ultimo decreto correttivo completa la riforma

Lo scorso 26 luglio 2023, il Consiglio dei Ministri ha approvato l’ultimo decreto correttivo alla Riforma dello Sport entrata in vigore già dal 1° luglio 2023.

Innanzitutto, viene ampliata la nozione di lavoratore sportivo: oltre alle categorie già individuate in precedenza (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara), il correttivo ha incluso tra le figure necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive le seguenti: addetti agli arbitri, segretari generali, manager, osservatori e collaboratori tesserati che svolgono mansioni necessarie per le attività sportive.

L’elenco delle mansioni necessarie è tenuto dal Dipartimento delle Sport ed aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno. Il correttivo conferma che non rientrano nella definizione di lavoratore sportivo né le figure che svolgono meramente funzioni amministrativo-gestionali, né coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

L’ulteriore novità fondamentale riguarda la forma contrattuale della collaborazione coordinata e continuativa del lavoratore sportivo: il limite di orario settimanale, affinché si possa applicare la presunzione che il lavoratore sportivo sia un co.co.co, passa dalle originarie 18 ore a 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive. Come previsto dal nuovo correttivo, i lavoratori sportivi che seguono questo tipo di inquadramento contrattuale applicano solo la tutela assicurativa obbligatoria della legge n. 289/2002 e non gli obblighi INAIL.

Il correttivo si è preoccupato anche di semplificare gli adempimenti a carico del datore di lavoro sportivo. Viene previsto che l’iscrizione nel LUL (Libro Unico del Lavoro) delle co.co.co sportive può avvenire in un’unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto lavorativo, entro 30 giorni dalla fine dell’anno di riferimento. Inoltre, in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023. Infine, viene posticipata al trentesimo giorno del mese successivo l’inizio del rapporto, la comunicazione obbligatoria per l’individuazione del rapporto di lavoro sportivo da effettuare tramite il RAS.

Cambia la disciplina dei rimborsi spese riconosciute ai volontari: viene, infatti, previsto che potranno essere rimborsate:

  • le spese documentate e sostenute per l’attività entro i limiti deliberati dall’ente. Rimane esclusa la possibilità di rimborsi spese forfettarie;
  • le spese sostenute a fronte di autocertificazione, purché le stesse non superino l’importo di 150 euro mensili.

Oltre al lavoro sportivo, altre novità riguardano:

  • le attività secondarie e strumentali degli enti: sponsorizzazioni, cessione di diritti, gestione di impianti ecc. potranno essere svolte solo se esplicitamente previste dallo statuto e nei limiti fissati con successivo decreto;
  • la possibilità di iscrizione al Registro anche per le cooperative e agli Enti iscritti al RUNTS, che esercitano attività di interesse generale nell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, purché abbiano uno statuto regolare secondo la normativa vigente. Il riscontro di irregolarità rispetto a quanto previsto dalla norma comporterà l’inammissibilità della richiesta di iscrizione al registro o, nel caso in cui la registrazione sia già avvenuta, la cancellazione d’ufficio dallo stesso;
  • il riconoscimento di un contributo commisurato ai contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi co.co.co. (erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023) alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel RAS con ricavi non superiori a 100 mila euro.