Contratto di deposito e servizi su immobili

9 Gennaio 2023di Anna Carollo

È frequente la stipula tra soggetti economici di un contratto di deposito e logistica, con il quale una parte mette a disposizione dell’altra una parte del proprio magazzino per lo stoccaggio delle merci. Nel caso in cui il contratto venga sottoscritto con una controparte residente in un Paese intracomunitario od estero, ci si potrebbe chiedere se il servizio possa ricadere all’interno dell’art. 7-quater D.p.r. 633/72, ovvero tra i servizi su immobili.

Con la sentenza emanata nell’ambito della causa C-155/12, la Corte di Giustizia UE ha affermato che la prestazione di stoccaggio può essere considerata una prestazione “complessa” e assumere anche la natura di servizio su immobile, con conseguente territorialità ai fini Iva nel Paese ove è ubicato quest’ultimo. Tale conclusione si configura nel caso in cui il servizio di stoccaggio costituisca la prestazione principale nell’ambito di un accordo che preveda per il depositante il diritto di utilizzare una parte di immobile adibita a deposito merci.

La nostra Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema con la Risposta n. 96 del 2020, riguardante il servizio di logistica integrata. Nel caso specifico, l’Amministrazione Finanziaria afferma che il servizio non rientra tra quelli su immobili in quanto manca il requisito della centralità e dell’indispensabilità di quest’ultimo per l’esecuzione del servizio. In particolare, nel caso in esame, il committente del servizio non ha la possibilità di accedere alla parte di immobile dove sono depositate le merci; inoltre, egli non può partecipare alle attività di logistica integrata, né accedere ai locali se non in forma eccezionale o periodica, previo preavviso, al solo fine di testare la qualità dei servizi resi. In questo caso, conclude l’Agenzia delle Entrate, il servizio rientra tra quelli generici di cui all’art. 7-ter D.p.r. 633/72.

Al fine di evitare, quindi, di ricadere nell’ambito dell’art. 7-quater D.p.r. 633/72 e sfuggire pertanto alla nomina di un rappresentante fiscale (o identificazione, ove possibile) è necessario prestare attenzione al contenuto del contratto di deposito, inserendo apposite clausole che escludano la centralità e l’indispensabilità dell’immobile.