Circolare mensile | Gennaio 2023

11 Gennaio 2023

LEGGE DI STABILITA'
(PARTE 1 di 2)

Il 29 dicembre 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2023, n. 197 del 2022. Si illustrano di seguito le principali novità.

Aumento dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata

Dal 1° gennaio 2023, le soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.

Modifiche al regime forfetario

In relazione al regime forfetario di cui alla L.190/2014, la Legge di Bilancio prevede l’incremento, a decorrere dall’anno 2023, da 65.000 a 85.000 euro del limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel medesimo e la fuoriuscita automatica e immediata dal citato regime nel caso in cui, in corso d’anno, i ricavi o i compensi percepiti superino il limite di 100.000 euro.

Tassa 15% incrementale

A determinate condizioni e limitatamente all’anno 2023, per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario viene prevista una tassa piatta al 15% da applicare alla parte degli aumenti di reddito calcolata rispetto ai redditi registrati nei tre anni precedenti. In ogni caso, la base imponibile non può essere superiore a 40.000 euro.

Tassazione dei premi di risultato

L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale sui premi di risultato, prevista dall’art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene ridotta dal 10% al 5% per i premi e le somme erogati nell’anno 2023.

Definizione degli avvisi bonari

Viene introdotta una definizione agevolata degli avvisi bonari emessi in relazione alla liquidazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021, a condizione che il termine di 30 giorni per il pagamento non sia ancora scaduto all’1.1.2023 e di quelli che verranno inviati al contribuente in data successiva all’1.1.2023.
Il contribuente che voglia beneficiare della definizione deve accettare tutti i rilievi, pagando nel rispetto del termine di 30 giorni la prima rata in caso di dilazione o l’intero importo richiesto per le imposte e i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive, oltre alle sanzioni in misura ridotta al 3%.
Il pagamento può essere dilazionato in 20 rate trimestrali.
La definizione può riguardare anche avvisi bonari interessati da una dilazione in essere all’1.1.2023, per qualunque periodo d’imposta. Anche in questo caso le sanzioni sono ridotte al 3%.
Si segnala, inoltre, che dal 1.1.2023 la dilazione degli avvisi bonari potrà avvenire sempre in 20 rate trimestrali, a prescindere dall’importo del debito.

Definizione degli accertamenti

Viene prevista una definizione degli atti di accertamento con adesione, degli accertamenti e degli avvisi di liquidazione.
Si deve trattare, alternativamente, di:

  • atti non impugnati e ancora impugnabili all’1.1.2023;
  • atti notificati sino al 31.3.2023.

Le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo nel caso dell’adesione o a 1/18 della misura irrogata negli altri casi, in luogo dell’ordinaria riduzione al terzo.
Il pagamento di tutte le somme o della prima rata deve avvenire entro i 20 giorni successivi alla sottoscrizione dell’accordo, in caso di adesione, o entro i termini per il ricorso per la definizione degli accertamenti e degli avvisi di recupero. La dilazione può essere effettuata in massimo 20 rate trimestrali di pari importo e si applicano gli interessi legali.
Non è ammessa la compensazione.

Regolarizzazione omesse rate istituti deflativi

È stata introdotta la facoltà di regolarizzare l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima dovute a seguito di accertamento con adesione, acquiescenza, mediazione e conciliazione giudiziale. È necessario che all’1.1.2023 sia decorso il termine per il pagamento della rata o delle rate, ma il contribuente non deve aver ancora ricevuto la cartella di pagamento o l’inti­ma­zione.
La definizione si perfeziona a seguito dell’integrale versamento entro il 31.3.2023 delle somme dovute a titolo di imposta, senza sanzioni e interessi.
L’importo può essere versato in forma rateale, in un massimo di 30 rate, senza possibilità di compensazione, scadenti il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno.

Definizione delle liti pendenti

La Legge di Bilancio ha reintrodotto la possibilità di definire le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in tema di accise, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di Cassazione.
L’agevolazione riguarda le controversie il cui ricorso di primo grado è stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023 e per le quali, alla data della presentazione della domanda di definizione, il processo non sia ancora concluso con pronuncia definitiva.
In caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023, la controversia può essere definita mediate il pagamento del 40% delle imposte se la soccombenza è in primo grado, il 15% se in secondo grado, il 5% se il processo pende in Cassazione. In tutti i casi non sono dovute sanzioni e interessi.
Nel caso in cui il contribuente sia risultato soccombente, occorre pagare interamente le imposte con stralcio di sanzioni e interessi.
Ove al 1° gennaio 2023 vi sia stata la costituzione in giudizio in primo grado spetta anche lo sconto del 10% dell’imposta.
Per le controversie relative a sole sanzioni non collegate ad un tributo principale, è possibile accedere alla definizione agevolata pagando il 15% della controversia, se l’Agenzia delle Entrate risulta soccombente; in caso di soccombenza del contribuente, invece, risulta necessario provvedere al pagamento del 40% del valore della controversia.
In caso di liti relative esclusivamente a sanzioni collegate a tributi, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo a sanzioni, nel caso in cui i tributi siano stati definiti anche con modalità diverse dalla presente definizione.
La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023. Nel caso in cui gli importi complessivamente dovuti superino i 1.000 euro, è ammesso il pagamento rateale fino ad un massimo di 20 rate trimestrali. È esclusa la compensazione in F24.

Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro

Viene previsto l’annullamento auto­ma­tico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo com­pre­so tra l’1.1.2000 e il 31.12.2015, di importo residuo fino a 1.000 euro. Per l’annullamento non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario. L’Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31.3.2023 per annullare i ruoli, ma gli effetti dell’annullamento si producono dall’1.1.2023.

Rottamazione dei ruoli

La Legge di Bilancio ripropone la rottamazione dei ruoli consegnati all’Agente della Riscossione tra l’1.01.2000 e il 30.06.2022.
Con la presentazione della domanda entro il 30.4.2023, è possibile bene­ficiare dello sgravio delle sanzioni, degli interessi, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione.
Entro il 30.6.2023, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’am­mon­tare complessivo delle somme da pagare.
Il carico potrà essere dilazionato in 18 rate scadenti:

  • le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle som­me dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;
  • le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.

Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall’1.8.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.
È possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023.
È in ogni caso esclusa la compensazione.

La rottamazione è fruibile:

  • dai debitori che non hanno presentato domanda per le pre­ce­denti rottamazioni;
  • dai debitori che hanno aderito alle pregresse rottamazioni di cui all’art. 6 del DL 193/2016 o all’art. 3 del DL 119/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate;
  • dai debitori che hanno fruito del c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti ex L. 145/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate.

Una volta presentata la domanda, l’Agenzia delle Entrate Riscos­sio­ne non può avviare azioni esecutive né disporre fermi ammini­strativi e ipoteche. Rimangono però i fermi e le ipoteche già adottati alla data di pre­sen­­tazione della domanda; pertanto, se fosse già stata iscritta l’ipo­teca esattoriale prima della presentazione della domanda, questa mantie­ne i suoi effetti e il titolo di prelazione. È possibile il rilascio del DURC e non si attiva il blocco dei pagamenti delle Pub­bliche amministrazioni, per i pagamenti superiori a 5.000 euro.
La rottamazione si perfeziona con il tempestivo e integrale paga­mento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate. Pertanto, in caso di inadempimento viene meno lo stralcio delle san­zioni, degli interessi e degli aggi.

Modifiche alle aliquote IVA

Viene prevista l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta al 5% per:

  • i servizi di teleriscaldamento, contabilizzati nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023;
  • i prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti (precedentemente soggetti all’aliquota IVA al 10%), nonché alcuni prodotti per l’infanzia.

Sconta invece l’aliquota Iva del 10% la cessione del pellet, in luogo dell’aliquota iva ordinaria.

Assegnazione beni ai soci

La Legge di Bilancio riapre i termini per l’assegnazione agevolata dei beni (immobili, purché non strumentali per destinazione, e mobili registrati non strumentali) ai soci e la trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.
I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30.09.2023 e si sostanziano:

  • nell’imposizione sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno due anni nel triennio 2020-2022) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;
  • nell’imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.
Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute per il 60% entro il 30.9.2023 e per il rimanente 40% entro il 30.11.2023.
In tema di imposte indirette, sono previste la riduzione alla metà delle aliquote dell’im­posta di registro proporzionale e le imposte ipotecaria e catastale fisse.

Estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale

È stata riaperta la disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di far transitare l’immobile dalla sfera im­prenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta.
Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività sia alla data del 31.10.2022 (data alla quale gli immobili strumentali devono risultare posseduti dall’imprenditore), sia alla data dell’1.1.2023 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromissione).
L’estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione.
Il regime agevolativo in commento prevede:

  • l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva pari all’8%;
  • la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.

Ai fini delle agevolazioni in esame:

  • l’operazione deve avvenire tra l’1.1.2023 e il 5.2023, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);
  • l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 11.2023 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2024.

Rivalutazione di terreni e di partecipazioni

Sono prorogati i termini per la rivalutazione di quote e terreni posseduti dall’1.01.2023 da parte delle persone fisiche. È fissata un’aliquota dell’imposta sostitutiva unica pari al 16%.
Il termine di versamento dell’imposta sostitutiva è fissato al 15.11.2023 (nel caso di opzione per la rata unica, altrimenti, come già previsto in passato, in tre rate annuali di pari importo) e la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il medesimo temine del 15.11.2023.
Per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all’1.1.2023, il nuovo co. 1-bis dell’art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 ai sensi dell’art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.

Limite all'uso del contante

Il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, viene portato, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro.

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