Sufficiente la data della delibera per il regime transitorio dei dividendi

7 Dicembre 2022di Valeria Rossi

Il Principio di diritto pubblicato ieri dall’Agenzia delle Entrate ha chiarito in via definitiva che i dividendi deliberati entro il 31/12/2022, indipendentemente dal fatto che l’effettivo pagamento avvenga in data successiva, potranno essere comunque assoggettati al più favorevole regime transitorio, rispetto all’applicazione dell’aliquota del 26%.

Infatti, il regime transitorio prevedeva, in presenza di dividendi corrisposti su partecipazioni qualificate, una parziale imponibilità degli utili:

  • del 40% per quelli prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
  • del 49,72% dall’esercizio successivo e fino a quello in corso al 31 dicembre 2016;
  • del 58,14% dal successivo e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Per gli utili deliberati a partire dall’1/1/2023, su partecipazioni qualificate e non, sarà prevista, invece, l’applicazione dell’aliquota del 26% a titolo di ritenuta d’imposta.

L’agenzia con la risposta n. 454, del 16 settembre 2022, aveva espresso parere diverso rispetto alla conclusione cui è giunta ieri, in quanto pretendeva che per godere del regime di imponibilità parziale occorreva sia la delibera di distribuzione sia il pagamento, il tutto entro il 31/12/2022.

Può rivelarsi opportuno rivedere le decisioni già prese in termini di delibera e pagamento sulle riserve già accantonate; nel caso in cui si decidesse di deliberare le distribuzioni, senza il conseguente pagamento, risulterà conveniente monitorare l’esposizione dei debiti verso soci per dividendi da liquidare, voce che confluirà ed influenzerà il bilancio al 31/12/2022.