La nota di variazione Iva in presenza di dichiarazione di intento

21 Dicembre 2022di Valeria Rossi

In tema di emissione di note di variazione ai fini Iva, va segnalato che il cedente/prestatore ha diritto di emettere note di variazione con rilevanza Iva, cioè con lo stesso regime Iva dell’operazione originaria, ma non ne ha il dovere. In questo articolo spiegheremo come è consigliabile emettere una nota di credito a fronte di una fattura originaria emessa in regime di non imponibilità in presenza di dichiarazione di intento.

Premettendo che non si riscontrano espressi pareri normativi che disciplinano ufficialmente il trattamento di questo tipo di variazioni, forniamo di seguito l’interpretazione rilasciata da alcuni esperti del settore, con un’esemplificazione.

Il contribuente, a fronte della dichiarazione di intento ricevuta, ha emesso per il 202x fattura non imponibile art. 8 comma 1 lett. c), DPR 633/1972. Nel 202x+1 si rende necessario emettere una nota di credito a fronte dell’operazione. Ci si chiede: come deve essere emessa la nota di credito?

Se la nota di credito viene emessa entro l’anno dall’operazione principale che deve essere rettificata, si ritiene che l’operazione principale venga stornata, riportando nella N/C lo stesso protocollo della dichiarazione di intento indicata nella fattura originaria, quindi il protocollo della dichiarazione di intento del 202x, sia nel caso in cui il fornitore abbia emesso una nuova dichiarazione di intento valida per l’anno 202x+1, sia in caso contrario.

Ci sentiamo di segnalare che, nell’eventualità in cui si fosse già riportato nella N/C il protocollo della nuova dichiarazione di intento (emessa nel 202x+1), si ritiene che la sanzione irrogabile, in caso di contestazione, possa essere solo formale.

È certo che tale nota di variazione emessa, per il cliente, va a ricreare plafond del 202x, e non invece ad aumentare il plafond disponibile del 202x+1 e di questo se ne dovrà tenere conto in sede di dichiarazione iva.

Diversamente, se la nota di credito viene emessa oltre l’anno dall’operazione principale che deve essere rettificata, sarà possibile emettere nota di credito, di solo imponibile, fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 26 D.P.R. 633/1972.