Prestazioni di servizi a stabili organizzazioni all’estero

Secondo l’Agenzia delle Entrate le prestazioni di servizi generiche, nei rapporti B2B, non si considerano territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia se sono rese a stabili organizzazioni all’estero di soggetti domiciliati e residenti in Italia, ma saranno imponibili nel luogo ove è ubicata la stabile organizzazione che riceve detto servizio.

È quanto afferma la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 37/E del 29 luglio 2011.

Potrebbe capitare di chiedersi quale sia la corretta fatturazione di un servizio di noleggio reso da una società italiana ad altra società residente in Italia con succursale, dotata di propria partita Iva, in Svizzera e con destinazione dei beni noleggiati in Svizzera.

Precisato che:

  • trattandosi di prestazioni di servizi e non di cessione di beni (seppur inviati in temporanea esportazione), il trattamento iva da applicare segue l’elemento soggettivo del destinatario della fattura/committente e non la destinazione finale della merce;
  • la succursale ai fini Iva, in presenza di determinati requisiti, può essere considerata ed inquadrata quale stabile organizzazione;
  • nel testo del contratto di noleggio e soprattutto nella definizione del contraente all’interno dello stesso deve essere specificato e ben chiaro se la sottoscrizione avviene da parte della branch o da parte del soggetto italiano.

Se parte contraente è la succursale svizzera del cliente italiano e il contratto viene sottoscritto in nome e per conto della succursale, le fatture da emettere nei confronti di questa saranno non imponibili ai sensi dell’art. 7-ter; diversamente, se il contraente è la società di diritto italiano, allora l’operazione sarà imponibile IVA in Italia.