Circolare mensile | Novembre 2021

5 Novembre 2021

Il D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 ottobre 2021, n. 252, cd. Decreto Fiscale introduce “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
Si illustrano di seguito le novità in vigore dal 22 ottobre 2021; si precisa tuttavia che nel corso dell’iter per la conversazione in legge del Decreto potrebbero scaturire delle modifiche.

Rimessione in termini per la Rottamazione-ter, Saldo e stralcio e allungamento a 150 giorni dei termini di pagamento

Il Decreto Fiscale ha prorogato i termini previsti per il versamento delle rate da rottamazione dei ruoli e del c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti, prevedendo che tutte le rate scadute nel 3030 e quelle scadute il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 potranno essere pagate in unica soluzione entro il 30 novembre 2021.
Le rate non possono essere oggetto di ulteriore dilazione, ma si applica la tolleranza dei 5 giorni, con la possibilità di saldare quanto dovuto entro lunedì 6 dicembre 2021.
Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo è allungato in 150 giorni invece dei 60 giorni ordinari.
Per le cartelle di pagamento che verranno notificate dal 1° gennaio 2022 viene ripristinato il termine ordinario di 60 giorni dalla data di notifica.

Estensione della rateazione per i piani di dilazione

Il Decreto Fiscale dispone per i contribuenti con piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020, che non sono riusciti a versare quanto dovuto entro il 30 settembre 2021, una riapertura dei termini di pagamento fissato al 31 ottobre 2021.
La decadenza della dilazione si verifica solo in caso di mancato pagamento, entro il nuovo termine, di diciotto rate, anziché dieci.
Per le rateizzazioni concesse dopo il periodo di sospensione anti-Covid e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza è prevista in caso di mancato pagamento di 10 rate.

Riversamento credito d'imposta Ricerca & Sviluppo

Il Decreto Fiscale, disciplina una “procedura di riversamento spontaneo“, senza sanzioni e interessi, del credito d’imposta R&S ex articolo 3 D.L. 145/2013 e ss.mm.ii. maturato nei periodi d’imposta dal 2015 al 2019 e indebitamente compensato.
L’ambito applicativo della “sanatoria R&S” è limitato a condotte in buona fede dei contribuenti, non consentendo di riparare ad un eventuale illecito.
La “procedura di rivestimento spontaneo” è subordinata all’invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022.
Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura saranno definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia da adottare entro il 31 maggio 2022.
Il riversamento del credito d’imposta R&S non può avvenire mediante compensazione.

Abrogazione del Patent Box e nuova disciplina

Il Decreto Fiscale prevedere l‘abrogazione del Patent box e l’introduzione di una nuova opzione che consente l’applicazione di una “super deduzione” del 90% dei costi di ricerca e sviluppo su determinati beni immateriali come software protetti da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa.
L’esercizio dell’opzione ha durata per cinque periodi d’imposta, è irrevocabile e rinnovabile. L’opzione ha validità anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al D.lgs. 446/1997 (Irap).
L’esercizio dell’opzione sarà definito con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
I soggetti che eserciteranno la nuova opzione, per esplicita previsione normativa, non potranno fruire del credito d’imposta R&S.

Rifinanziamento del Fondo automotive

Con il Decreto Fiscale, all’art. 7, è stato rifinanziato con 100 milioni di euro il Fondo automotive del 2021 per incentivare l’acquisto (anche mediante leasing) di veicoli a basse emissioni di CO2.

Di seguito si riportano le ulteriori novità del periodo.

Nuova Sabatini: 300 milioni di rifinanziamento

Con l’approvazione del disegno di legge “Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2021” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 14/10/2021) sono stati stanziati ulteriori 300 milioni di euro per assicurare la continuità operativa della misura “Nuova Sabatini” finalizzata all’acquisto, o acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) ad uso produttivo.

Definizione agevolata degli avvisi bonari

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento direttoriale prot. n. 275852/2021 contenente le disposizioni attuative della definizione straordinaria degli avvisi bonari emessi ai sensi dell’arti. 36-bis del DPR 600/73 e dell’art. 54-bis del DPR 633/72 a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.
Per accedere alla definizione il contribuente deve rispettare i seguenti requisiti:
– essere titolare di una partita IVA attiva al 23 marzo 2021;
– aver avuto una riduzione del volume di affari o dei ricavi o compensi nel periodo d’imposta 2020 maggiore del 30% rispetto al volume di affari o dei ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019.
Nel rispetto dei presupposti richiamati, il contribuente per aderire alla definizione deve pagare gli importi dovuti entro i termini ordinariamente previsti, ovvero entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario, anche tramite rateizzazione.

Segnalazione servizio "Monitoraggi d'impresa"

Il portale Telematico della Camera di Commercio offre il servizio “Monitoraggi d’impresa” che permette di verificare periodicamente, senza l’intervento dell’utente, se sono state presentate o iscritte variazioni nel Registro Imprese per un gruppo di imprese di interesse e provvede a fornire il documento ufficiale con le informazioni aggiornate.
L’utente del servizio ha la possibilità di selezionare una lista di imprese per le quali attivare il monitoraggio e la stessa può essere modificata in ogni momento.
Per ciascuna impresa è possibile scegliere quali variazioni accertare e riscontrare: ad esempio se sono cambiati gli amministratori, se sono variate le quote societarie o è stato depositato il bilancio, se sono state aperte procedure fallimentari o modificate le localizzazioni sul territorio (solo sede legale), oppure si può decidere che sia notificata qualsiasi variazione iscritta al Registro Imprese per quella posizione.
Per fruire autonomamente del servizio è necessario attivare un’utenza Telemaco. In alternativa, lo Studio si rende disponibile ad attivare il servizio per conto dei clienti interessati utilizzando la propria utenza di Telemaco.
Invitiamo i clienti interessati al servizio a contattarci per ricevere maggiori informazioni.

Registro Unico nazionale del Terzo settore operativo dal 23 novembre

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto n. 561 del 26 ottobre 2021 all’interno del quale viene sancita l’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) dal 23 novembre 2021, registro istituito a norma dall’articolo 45 D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
A partire dal 24 novembre 2021 potrà essere effettuata la presentazione delle istanze di iscrizione in una delle sezioni del Ruts ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38, comma 1, del Regolamento introdotto con D.M. 106/2020 (Regolamento di funzionamento del Ruts) da parte dei soggetti che vorranno acquisire la nuova qualifica di ETS (Ente del Terzo Settore).
A partire al 1° gennaio 2023, saranno soggetti ad aliquota ridotta al 5% così come stabilito dal Decreto Rilancio convertito in legge.

Comunicazione al Mise per Transizione 4.0

Con tre distinti Decreti Direttoriali il Mise ha stabilito modelli, contenuti, modalità e termini di invio delle comunicazioni previste dalle rispettive discipline dei crediti d’imposta appartenenti al Piano Transizione 4.0 (Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, Credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design, Credito d’imposta formazione 4.0).
Tali Decreti Direttoriali sanciscono, ciascuno al punto 5), che l’invio del modello di comunicazione non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello sviluppo economico al solo fine di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.
L’eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.
Il termine per l’invio è differenziato in base alla disciplina applicabile:

  • investimenti in beni strumentali 4.0 ricadenti sotto la L. 160/2019 entro il 31 dicembre 2021;
  • investimenti in beni strumentali 4.0 effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2020 e ricadenti sotto la L. 178/2020 entro il prossimo 30 novembre 2021;
  • investimenti in R&S&I&D effettuati nel 2020, entro il 31 dicembre 2021;
  • investimenti per formazione 4.0 effettuati nel 2020, entro il 31 dicembre 2021;
  • con riferimento agli investimenti riconducibili a tutte e tre le discipline Transizione 4.0 in vigore che verranno effettuati nei periodi d’imposta successivi al 2020, la scadenza di presentazione della comunicazione al Mise coinciderà con quella di presentazione della dichiarazione dei redditi riferibile al medesimo anno d’imposta.

Disponibili gli elenchi split payment per l'anno 2022

Sul sito internet del Dipartimento delle Finanze sono stati pubblicati gli elenchi che individuano le società, gli enti e le fondazioni, nei cui confronti si applicherà lo split payment per l’anno 2022.
Si ricorda che l’aggiornamento degli elenchi avviene in via continuativa nel corso dell’anno; per questo motivo, agli stessi è attribuita efficacia costitutiva.
Per agevolare tale verifica, negli elenchi è prevista un’apposita colonna che riporta la data di inclusione del soggetto. Non sembra disponibile, invece, uno “storico” degli elenchi che attesti quali soggetti erano compresi e sono stati poi esclusi in una certa data.

SAL a cavallo d'anno Super Bonus 110%

Avvicinandosi la data del 31 dicembre, ricordiamo ai clienti che stanno effettuando lavori interessati dal c.d. Super Bonus 110%, che per cedere il credito d’imposta è necessario che le spese sostenute e lo stato avanzamento lavori siano pari almeno al 30% in uno stesso periodo d’imposta.
Segnaliamo a questo proposito il recente interpello della Direzione regionale delle Entrate del Veneto (prot. 907-1595/2021) che offre una lettura ancora più severa rispetto alla risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate del 9 novembre 2020, n. 538. L’Agenzia delle entrate aveva chiarito che, per quanto riguarda la modalità di determinazione del 30% dell’intervento agevolabile, necessario, per esercitare l’opzione per lo sconto sul corrispettivo dovuto all’impresa o per la cessione del credito corrispondente al Superbonus in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, bisogna fare riferimento all’ammontare complessivo delle spese riferite all’intero intervento e non all’importo massimo di spesa ammesso alla detrazione.
In altri termini, se oltre ai lavori agevolati ci sono anche altre opere “in accollo” al committente, quindi non agevolate, la base di calcolo per la percentuale del 30 sarà costituita dal complesso degli importi riferiti alle lavorazioni sia agevolate che non agevolate. Quanto alle percentuali, la norma dice testualmente che “ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.”
Ora, in maniera ancora più stringente, secondo la DRE Veneto, per cedere il credito d’imposta del 110% (o fare lo sconto in fattura) è necessario che coesistano entrambe le condizioni:
a) ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento;
b) il SAL deve essere pari al minimo del 30% dell’intervento complessivo.
In pratica, chi si troverà a pagare una frazione delle spese agevolate entro il prossimo 31 dicembre, dovrà realizzare lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, altrimenti potrà solo usare la prima rata del superbonus sotto forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2022 (salvo poter cedere le rate successive). I contribuenti in regime forfetario, o incapienti, non riusciranno a detrarre la prima rata.
Niente cessione nemmeno per chi arriverà alla soglia del 30% dopo il 31 dicembre, ma prima del termine per comunicare l’opzione alle Entrate (16 marzo 2022, salvo proroghe).

Ricordiamo infine che, salvo proroghe, al 31 dicembre 2021 scade la possibilità di poter cedere le “vecchie” detrazioni casa (ristrutturazione – ecobonus – bonus facciate). L’eventuale proroga verrà approvata con la Legge di Bilancio 2022 gli ultimi giorni dell’anno 2021.

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