Conversione in Legge DL 39 2024

17 Giugno 2024di Anna Carollo

Il 28 maggio scorso è stata pubblicata in G.U. la legge di conversione al D.L. n. 39/2024 (L. 67/2024), la quale presenta nuove disposizioni in materia di bonus fiscali edilizi, e in particolare di cessione del credito.

Tra le novità principali vi è una rimodulazione delle detrazioni edilizie derivanti da spese sostenute dal 2024. In particolare, esclusivamente per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024, le detrazioni spettanti per superbonus, bonus barriere architettoniche e sismabonus (compreso il sismabonus acquisti) dovranno essere ripartite in 10 anni.

Gli acquirenti dei suddetti crediti, invece, potranno utilizzarli in compensazione in base all’ordinaria ripartizione in 4 rate, se relativi al superbonus e in 5 rate se connessi ad interventi da sismabonus, sismabonus acquisti e bonus barriere architettoniche (anche per le spese sostenute dal 2024).

Nessuna rimodulazione obbligatoria è stata attuata per le medesime detrazioni che derivano da spese sostenute sino al 31 dicembre 2023.

Inoltre, a decorrere dal 28 maggio scorso non è più possibile optare per la cessione delle rate residue dei crediti. Tale misura vale per il superbonus, il bonus ristrutturazioni, l’eco-bonus e il sismabonus.

La legge introduce un’ulteriore novità in materia di Bonus Ristrutturazione. A partire dal 2028 e fino al 2033, l’aliquota del Bonus scenderà al 30%. Si ricorda che attualmente l’agevolazione è del 50% fino al 31 dicembre 2024 e, salvo proroghe l’aliquota scenderà al 36% dal 1° gennaio 2025. In tale contesto sono rimodulati anche i plafond di spesa massimi: dal 1° gennaio 2025 dall’attuale 96.000 euro si passerà a 48.000 euro.

Nulla cambia, invece, relativamente al blocco delle compensazioni in presenza di ruoli. In particolare, a partire dal 1° luglio prossimo scatterà il divieto di compensazione di crediti, in presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro. E’ escluso dal computo del limite l’ammontare dei debiti oggetto di piani di rateazione, per i quali non sia intervenuta la decadenza. Inoltre, in presenza di ruoli scaduti, non rateizzati né sospesi, superiori a 10.000 euro, è preclusa la possibilità di compensare i crediti derivanti da bonus edilizi.