Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance, che consiste nella formulazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di una proposta per la definizione anticipata del reddito d’impresa o reddito da lavoro autonomo da assoggettare alle imposte dirette.

Il CPB è rivolto ai contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e ai soggetti forfettari: per i primi la definizione avrà una valenza biennale, mentre per i secondi l’adesione al regime è valida soltanto per l’anno d’imposta 2024.

Il contribuente che vorrà aderire dovrà soddisfare tre requisiti di accesso con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta:

  • non deve avere debiti tributari scaduti;
  • oppure deve aver estinto entro il termine per l’accettazione della proposta i debiti tributari e previdenziali d’importo complessivamente pari o superiore a euro 5.000.

L’applicazione del concordato preventivo biennale è invece esclusa nei casi in cui il soggetto:

  • non ha presentato regolarmente le dichiarazioni dei redditi in almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
  • ha subito delle condanne per reati fiscali, societari o di riciclaggio/autoriciclaggio.

Risultano inoltre esclusi dalla possibilità di aderire al CPB i contribuenti che si avvalgono di una delle cause di esclusione prevista dalla normativa ISA.

I redditi oggetto di concordato riguardano:

  • il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni
  • il reddito d’impresa, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES

 

Ai fini di accesso al concordato né i redditi sopraindicati né il valore della produzione netta determinato ai fini dell’applicazione dell’aliquota IRAP possono assumere un valore inferiore a euro 2.000.

I contribuenti potranno aderire alla proposta in sede di invio della dichiarazione dei redditi, ovvero entro il 15 ottobre 2024.

L’accettazione della proposta obbliga il contribuente, nei periodi d’imposta oggetto di CPB, ad adempiere agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e a riportare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e nella dichiarazione IRAP.

L’adesione al concordato da parte delle società di persone e delle società di capitali in regime di trasparenza fiscale vincola anche i soci e gli associati.

 

I soggetti che hanno aderito alla proposta godono dei seguenti benefici:

– sono esclusi dagli accertamenti di cui all’articolo 39 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che, in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, non ricorrano le specifiche cause di decadenza.

– accedono ai benefici premiali specifici del regime ISA.

L’adesione al concordato non produce nessun effetto a fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Il concordato perde l’efficacia se si verificano situazioni in grado di modificare in modo significativo i presupposti sulla base dei quali era stato stipulato l’accordo tra l’Agenzia delle Entrate e il contribuente.

Si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi:

  • cessazione dell’attività;
  • presenza di circostanze eccezionali che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato.

 

Il venir meno di una delle condizioni d’accesso al concordato o il verificarsi di una causa di esclusione determina invece la decadenza del concordato.