Recupero Iva in caso di procedure concorsuali

17 Novembre 2023di Giovanna Pravato

Prevista la possibilità per i cedenti/prestatori di recuperare l’iva in relazione a operazioni effettuate nei confronti di debitori sottoposti a procedure concorsuali, anche senza attendere la chiusura della procedura

 

Il comma 3-bis dell’articolo 26 del dpr 633/72, prevede la possibilità per il cedente/prestatore di recuperare l’iva non riscossa attraverso l’emissione di una nota di variazione in diminuzione nei confronti del cessionario/committente “a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale”, senza la necessità di effettuare preventivamente l’insinuazione al passivo, preclusione prevista invece dalla precedente normativa.

La novità, introdotta nel 2021, trova applicazione, per espressa previsione normativa, solo con riferimento alle procedure concorsuali avviate dopo il 25 maggio 2021; per le procedute concorsuali avviate precedentemente, la normativa prevede la possibilità di recupero dell’iva solamente a seguito di esito infruttuoso della procedura, procrastinando il recupero l’iva solamente in fase di chiusura della stessa.

 

Quando emettere la nota di variazione

Il presupposto che rileva per individuare il termine di emissione della nota di variazione varia a seconda della procedura e a seconda che la procedura sia iniziata ante o post 26/05/2021:

Procedura Evento rilevante
Procedure iniziate ante 26/5/2021 Procedure iniziate post 26/5/2021
Accordi di ristrutturazione dei debiti (omologati ai sensi dell’art. 182 bis RD 267/42) Omologazione degli accordi (Circ. AE 30 dicembre 2014 n. 31/E) Decreto di omologa dell’accordo
Piani attestati (previsti dall’art. 67 c. 3 lett. d RD 267/42) Iscrizione nel Registro Imprese degli accordi (Circ. AE 30 dicembre 2014 n. 31/E) Pubblicazione nel Registro Imprese del piano
Concordato preventivo Definitività della sentenza di omologazione unitamente al momento in cui il debitore concordatario adempie agli obblighi assunti in sede di concordato (limitatamente ai crediti chirografari per la parte percentuale che non trova accoglimento con la chiusura del concordato) Decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo (limitatamente ai crediti chirografari per la percentuale destinata a restare insoddisfatta in base alla procedura)
Liquidazione coatta amministrativa (ex RD 267/42 o art. 15 DL 98/2011) Approvazione del piano di riparto, decorsi i termini indicati nell’art. 213 RD 267/42. Provvedimento che ordina la liquidazione.
Fallimento Scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto oppure, ove non vi sia stato, scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso. In caso di modifica del piano di riparto, rileva la data di deposito del piano variato. Sentenza dichiarativa di fallimento
Contratti o accordi che concludono la composizione negoziata della crisi Pubblicazione nel Registro delle imprese

 

Il termine ultimo per l’emissione e il conseguente recupero dell’IVA, è quello di presentazione della dichiarazione relativa all’anno:

  • di apertura della procedura,
  • se si è scelto di attendere la sua chiusura, insinuandosi nel passivo (anche tardivamente) o valutando l’antieconomicità della partecipazione al concorso per la prevedibile incapienza del patrimonio del debitore, all’anno di chiusura della stessa ( AE 3 ottobre 2022 n. 485).

Scaduto questo termine non è ammessa né la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore, né la presentazione di istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate.

 

Come emettere la nota di variazione

Secondo quanto disposto dalla risoluzione n. 127/2008, ripresa dalla risposta all’interpello n. 801/2021, e dalle risposte al Videoforum del 15/06/2022, la nota di credito deve contenere sia l’imponibile che l’iva, andando così a stornare anche l’imponibile non incassato.

Ai fini operativi è necessario procedere emettendo un documento elettronico con il codice TD04, indicando in fattura: imponibile, relativa iva e con segno meno l’importo dell’imponibile come escluso da iva con codice iva N2.2. Il totale della fattura risulterà quindi pari all’iva da recuperare.

L’Agenzia delle Entrate ha aperto anche alla possibilità di emettere un documento rettificativo in forma semplificata, tipo documenti TD08.

In entrambi i casi è richiesta l’indicazione degli estremi della fattura precedentemente emessa ed inviata, da rettificare nel campo 2.1.6 nel caso di “TD04”, e nel campo 2.1.2 nel caso di “TD08”.

Nel caso in cui, successivamente all’emissione della nota di variazione in diminuzione, il corrispettivo dovesse essere pagato in tutto o in parte, il creditore dovrà emettere una nota di variazione in aumento così da riallineare le variazioni dell’imponibile al corrispettivo effettivamente incassato.