Innalzato il limite di bonus ai dipendenti per il 2022 fino a 3.000 euro

Limitatamente per l’anno 2022, il decreto Aiuti-quater ha portato da 258,23 a 3.000,00 euro, il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte, includendo anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, in deroga all’Art. 51, comma 3 del TUIR.

In data 4 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 35/E con la quale comunica alcuni chiarimenti sulla nuova disciplina del Welfare Aziendale.

In particolare, viene specificato che:

  • sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas;
  • il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, è innalzato da 258,23 euro a 3.000,00 euro;
  • i 200 euro di bonus carburante sono un benefit aggiuntivo a quelli già previsti dalla normativa.

L’Agenzia delle Entrate definisce che per utenze domestiche si intendono quelle relative ad immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio.

Risultano pertanto incluse anche:

  • utenze per uso domestico intestate al condominio (come quelle idriche o di riscaldamento);
  • utenze intestate al locatore per le quali, nel contratto di locazione, è prevista espressamente una forma di addebito analitico (e non forfetario) a carico del locatario o dei propri coniugi e familiari.

Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire e conservare la relativa documentazione per giustificare l’importo speso entro il limite previsto o, in alternativa, acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il lavoratore dichiari di essere in possesso della documentazione attestante il pagamento delle utenze domestiche, riportando i dati necessari ad identificarle (numero ed intestatario della fattura, tipologia di utenza, importo pagato, data e modalità di pagamento).

Per evitare di godere più volte del bonus per le medesime spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che per le stesse fatture non vi sia già stata richiesta di rimborso, totale o parziale, anche presso altri datori di lavoro.

D’altra parte, il dipendente è tenuto a conservare tutta la documentazione sopra indicata in caso di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Viene inoltre specificato che i rimborsi possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nel 2023 purché riguardino consumi effettuati nel 2022. In questo caso potranno essere erogati entro il 12 gennaio 2023.

Per quanto attiene ai buoni carburante gli stessi devono essere consegnati entro il 12.01.2023, ma possono essere spesi anche successivamente.