Circolare di approfondimento – Riforma dello sport

29 Novembre 2022

A partire dal prossimo 1° gennaio 2023, salvo eventuali proroghe, è prevista l’entrata in vigore degli ultimi decreti legislativi che, già da gennaio 2022, hanno introdotto importanti novità all’interno del mondo sportivo.
I decreti legislativi in esame sono i seguenti:

  • Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, modificato dal D. Lgs. 05 ottobre 2022 n. 163, detta le norme in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, e per quanto riguarda il lavoro sportivo. Le disposizioni del decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che sono in vigore già dal 1° gennaio 2022;
  • Lgs. 28 febbraio 2021 n. 37, detta le norme in materia di rappresentanza degli atleti e delle Società Sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo. In vigore dal 1° gennaio 2023;
  • Lgs. 28 febbraio 2021 n. 38, detta norme in materia di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi, compresi quelli scolastici. In vigore dal 1° gennaio 2023;
  • Lgs. 28 febbraio 2021 n. 39, detta norme in materia di semplificazione degli oneri amministrativi a carico degli organismi sportivi, nonché in materia di contrasto e prevenzione della violenza di genere. In vigore dal 31 agosto 2022;
  • Lgs. 28 febbraio 2021 n. 40, revisiona e adegua le norme in materia di sicurezza nella pratica nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati e la più ampia partecipazione da parte delle persone con disabilita. In vigore dal 1° gennaio 2022.

In questa circolare andremo ad analizzare nel dettaglio i due decreti che maggiormente riformano l’attività e l’organizzazione delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, ossia: il D. Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, modificato dal D. Lgs. 05 ottobre 2022 n. 163 e il D. Lgs. 28 febbraio 2021 n. 39.

D. Lgs 28 febbraio 2021 n. 36, modificato dal D. Lgs 05 ottobre 2022 n. 163

Con l’entrata in vigore del D. Lgs 28 febbraio 2021 n. 36, modificato dal D. Lgs. 05 ottobre 2022 n. 163, vengono individuate le figure dei lavoratori sportivi, i quali dovranno essere tesserati per svolgere un’attività riconosciuta come tale.
La norma stabilisce che è lavoratore sportivo: l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, i manager, gli arbitri, gli osservatori, gli analisti dei dati, il direttore sportivo e preparatore atletico, così come ogni tesserato che svolge, dietro corrispettivo, le mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportive.
Non rientrano all’interno dei lavoratori sportivi, i soggetti che svolgono mansioni esclusivamente di carattere amministrativo e/o gestionali, i quali dovranno essere inquadrate secondo le ordinarie regole del lavoro subordinato o autonomo, ma potranno beneficiare delle agevolazioni fiscali e previdenziali.
I nuovi lavoratori sportivi potranno essere qualificati come: lavoratori subordinati, lavoratori autonomi o co.co.co (prestazione di collaborazione coordinata e continuativa). In particolare, la norma presume che, le prestazioni dei lavoratori sportivi operanti in ambito dilettantistico, siano oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, qualora soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

  • la durata delle prestazioni, pur avendo carattere continuativo, non è superiore alle 18 ore settimanali (non si conteggia nel cumolo ore il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive);
  • le prestazioni risultino coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

Nel caso in cui, invece, l’impegno risulti superiore il rapporto dovrà essere qualificato, a seconda della tipologia, come subordinato, autonomo o co.co.co.
Viene soppressa la figura dell’amatore che aveva la possibilità di percepire, oltre a rimborsi forfettari, anche compensi occasionali e premi, ed è stata sostituita da quella del volontario, avente diritto al solo rimborso delle spese vive, previamente documentate, di vitto, alloggio e viaggio.

Fasce di retribuzione

Vengono individuate 3 fasce di retribuzione sulla base dei compensi annuali percepiti.  A seconda della fascia in cui il lavoratore sportivo rientra vi è o meno trattamento fiscale e previdenziale:

RETRIBUZIONE ANNUA TRATTAMENTO FISCALE TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
< 5.000 euro Esenzione fiscale Esenzione previdenziale
> 5.000 euro ma < 15.000 euro Esenzione fiscale Contribuzione previdenziale a seconda del rapporto di lavoro, solo sulla parte eccedente i 5.000 euro
> 15.000 euro Ordinarie aliquote IRPEF, solo sulla parte eccedente i 15.000 euro Contribuzione previdenziale a seconda del rapporto di lavoro, solo sulla parte eccedente i 5.000 euro

Gli enti di riferimento per il trattamento previdenziale dipendono dal tipo di inquadramento lavorativo:

  • per i lavoratori sportivi titolari di contratto di lavoro subordinato (sia professionistico, che dilettantistico), la gestione previdenziale è costituita dal Fondo pensione sportivi professionisti gestito dall’INPS (che, dal 2023, assume la denominazione di Fondo pensione dei lavoratori sportivi);
  • per i lavoratori autonomi e co.oc.co del settore dilettantistico, dalla gestione separata INPS.

Un aspetto particolare è riservato ai premi corrisposti in seguito a risultati in competizioni sportive. Questi non sono considerati proventi da lavoro sportivo, di conseguenza sconteranno la ritenuta a titolo di imposta del 20 per cento, indipendentemente dall’importo dei premi medesimi.
Al fine di monitorare la situazione della retribuzione, è opportuno che ciascun lavoratore sportivo, all’atto del pagamento della retribuzione, rilasci un’autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti nell’anno solare.

I contributi previdenziali

L’applicazione dei contributi previdenziali è prevista per i compensi superiori ad € 5.000,00 e fino ad un massimale, attualmente di € 105.014,00.
Per i primi cinque anni dalla entrata in vigore del decreto legislativo 36/2021 e del relativo correttivo, la base imponibile su cui calcolare la parte previdenziale è ridotta del 50%, mentre, per la parte assistenziale, attualmente del 2,03%, si calcola integralmente sulla parte eccedente € 5.000,00. Un terzo della contribuzione è carico del percipiente e due terzi è a carico del committente.
Con il versamento del 2,03% alla Gestione separata Inps viene garantita la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare (assegno universale), degenza ospedaliera, malattia e al congedo parentale, oltre alla disoccupazione.
Ipotizzando un compenso di € 10.000, ricordando che i primi € 5.000,00 non sono assoggettati né ad imposizione fiscale né a contribuzione, sulla base delle aliquote attualmente in vigore, i contributi da versare saranno pari ad euro 5.000/2 x 25% = € 625,00 per quanto riguarda i contributi previdenziali e 5.000 x 2,03% = € 101,50 per quanto riguarda i contributi assistenziali.

Comunicazioni al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

L’esigenza di evitare ulteriori adempimenti ed eccessivi oneri amministrativi, in campo alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, ha portato il legislatore a voler semplificare e digitalizzare molti degli adempimenti connessi alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro.
Un ruolo fondamentale è svolto dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, che hanno in essere contratti di lavoro nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO), saranno obbligate a comunicare al Registro i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo, ed inoltre potranno:

  • inviare tramite apposita sezione il LUL (libro unico del lavoro) e il modello Uniemens;
  • predisporre il modello F24 per il versamento delle imposte e dei contributi;
  • predisporre l’autoliquidazione INAIL e procedere al pagamento dello stesso;
  • elaborare la Certificazione Unica e creare il relativo file telematico (l’invio all’Agenzia delle Entrate rimarrà a cura dell’intermediario abilitato).

Le semplificazioni riguardano in particolare:

  • il non obbligo di comunicazione al Registro dei rapporti con compensi fino a 5.000 euro;
  • il non obbligo del prospetto paga (cedolino), nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000. Si ricolare che per importi superiori a euro 5.000, si dovrà comunque calcolare il contributo INPS, pagare il modello F24 e inviare il modello Uniemens;

Nel caso di lavoro sportivo nella forma di rapporto di lavoro subordinato, gli adempimenti da attuare rimangono quelli ordinari.
Attualmente, il Registro delle attività sportive non è ancora in grado di fornire i servizi sopra elencati. Visti i protocolli e le procedure da attivare probabilmente a gennaio 2023 (entrata in vigore del decreto) le funzioni non saranno ancora disponibili con conseguente necessità di avvalersi di uno studio paghe. Proprio per questo motivo gli operatori del settore stanno chiedendo la proroga dell’entrata in vigore del decreto almeno al 30 giugno 2023.

 

D. Lgs 28 febbraio 2021 n. 39

A decorrere dal 31 agosto 2022 è entrato in funzione il nuovo Registro nazionale della attività sportive dilettantistiche, raggiungibile al seguente link: https://registro.sportesalute.eu/login/?next=/home/,  tenuto dal Dipartimento dello Sport e in sostituzione del precedente Registro Coni. Nel nuovo registro devono essere iscritte tutte le ASD e SSD che svolgono attività sportiva, didattica e formativa, operanti nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
L’iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive.
Gli enti già iscritti al Coni sono trasmigrati in automatico all’interno del nuovo registro. Per poter accedere alla propria area riservata, dovranno solo creare la propria utenza e scaricare il nuovo certificato di riconoscimento sportivo.
Per quanto riguarda le Associazioni e Società sportive dilettantistiche di nuova costituzione, queste dovranno inviare la domanda alla Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, scelta in base all’attività effettuata. Gli Enti elencati inoltreranno la richiesta e i documenti al Dipartimenti dello Sport che, entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, verificata la sussistenza dei requisiti, può:

  • accogliere la domanda e iscrivere l’Associazione/Società sportiva;
  • rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato;
  • richiedere di integrare la documentazione.

Ogni anno, quando l’Ente si affilia nuovamente alla propria Federazione o altro organismo di appartenenza, l’iscrizione si rinnova.
Eventuali aggiornamenti e/o modifiche dei dati riferiti all’Associazione e Società sportiva iscritta, come ad esempio la variazione degli amministratori in carica, devono essere trasmessi, tramite l’Organismo sportivo di affiliazione, attraverso la piattaforma del Registro, tempestivamente e comunque non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo.
Il Registro è articolato in due sezioni:

  • una “sezione pubblica” contenente i dati delle Associazioni e Società sportive iscritte al Registro medesimo. I dati sono accessibili e consultabili da chiunque;
  • una “sezione riservata” contenente ulteriori dati relativi alle Associazioni e Società sportive, la cui consultazione è riservata all’Organismo sportivo di affiliazione e alle Associazioni e Società sportive iscritte previo login tramite username e password.

Il registro è dotato di un regolamento, consultabile al seguente link: https://www.sport.governo.it/media/3685/regolamento-registro-nazionale.pdf

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