Assegno unico universale per i figli a carico

A decorrere dal 1° marzo 2022 è istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari, a seconda dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo stesso.

L’assegno unico universale è previsto per ciascun figlio dal 7° mese di gravidanza fino a 21 anni di età ed è pagato mensilmente dall’Inps, mediante accredito in conto corrente, con importi differenziati.

Per ciascun figlio minorenne spetta un importo:

  • da un minimo di 50 euro mensili per le famiglie con un Isee sopra i 40.000 euro,
  • ad un massimo di 175 euro al mese per le famiglie con un Isee sotto i 15.000 euro.

Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno è previsto un importo di:

  • 85 euro mensili per famiglie con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro,
  • 25 euro mensili per famiglie con ISEE oltre i 40.000 euro.

Per ciascun figlio oltre al secondo è prevista una maggiorazione pari a:

  • 85 euro con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro,
  • 15 euro con ISEE superiore ai 40.000 euro.

In caso di genitori separati o divorziati con affidamento condiviso, l’assegno andrà ripartito tra i genitori al 50%. Se invece è presente l’affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di diverso accordo, al genitore affidatario.

Per i maggiorenni fino a 21 anni l’assegno spetterà purché si trovi in una delle seguenti condizioni:

  • frequentante un corso di formazione scolastica o professionale o corso di laurea,
  • svolga un tirocinio o lavoro con reddito inferiore a 8.000 euro annui,
  • sia disoccupato iscritto al centro per l’impiego,
  • svolga il servizio civile universale,
  • disabili senza limiti di età.

L’assenza dell’ISEE non preclude il riconoscimento dell’assegno, ma ne determina l’erogazione nella misura minima (50 euro).

Tale contributo è esente dall’Irpef ed è soggetto a maggiorazioni particolari in caso di:

  • disabilità,
  • madre di età inferiore a 21 anni,
  • famiglie numerose (più di 2 figli),
  • entrambi i genitori lavoratori.

L’assegno unico universale spetterà a:

  • cittadini italiani o dell’Unione europea o cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo o per motivi di ricerca,
  • soggetti a imposizione fiscale in Italia,
  • residenti in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, o titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato per almeno 6 mesi.

L’assegno unico universale, dal 1° marzo 2022, prenderà il posto delle seguenti misure:

  • assegni per il nucleo famigliare (cd. ANF);
  • detrazioni fiscali per figli a carico inferiori a 21 anni;
  • detrazioni ai nuclei familiari con figli e orfani.

Anche dopo l’introduzione dell’assegno unico si potrà continuare a fruire delle detrazioni sulle spese sostenute per i figli a carico di qualsiasi età, come ad esempio quelle relative alle spese di istruzione, le spese mediche e sanitarie, le spese per l’abbonamento del trasporto pubblico, ecc..

Nessuna modifica subiranno le detrazioni relative ai familiari a carico diversi dai figli, ovvero quelle per il coniuge e per i cd. “altri familiari a carico”.

L’assegno è subordinato alla presentazione di una domanda telematica all’INPS, da presentare autonomamente o tramite CAF; non viene erogato automaticamente dall’Ente.

La domanda può essere presentata dall’1.1.2022.