Circolare di approfondimento – Novità elenchi Intrastat

25 Gennaio 2022

Con la determinazione n. 493869/2021 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha aggiornato alcune sezioni e modalità di compilazione dei modelli Intrastat con valenza a partire dal 1° gennaio 2022. Di seguito le principali novità.

Semplificazioni

Cessioni di beni (Modello INTRA 1-bis):
– è introdotto l’obbligo di indicazione del Paese di origine delle merci, vale a dire il codice ISO dello Stato membro in cui il bene è stato prodotto ovvero dello Stato di ultima trasformazione o lavorazione sostanziale;

Acquisti di beni (Modello INTRA 2-bis):
– è abolita la presentazione del modello con cadenza trimestrale (in tal caso non si compila il modello);
– l’obbligo di presentazione degli elenchi con cadenza mensile scatta qualora l’ammontare totale trimestrale degli acquisti, ovvero per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, sia uguale o superiore ad euro 350.000;
– negli elenchi mensili non vengono più richieste le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore e all’ammontare delle operazioni in valuta;

Semplificazioni valide per Cessioni e Acquisti di beni (Modelli INTRA 1-bis e 2-bis):
– per le spedizioni e le consegne di beni di valore inferiore ad euro 1.000,00 è possibile compilare gli elenchi senza separata indicazione delle singole classi di prodotto della nomenclatura combinata (NC) utilizzando il codice unico 99500000;

Servizi ricevuti (Modello INTRA 2-quater):
– è abolita la presentazione del modello con cadenza trimestrale (in tal caso non si compila il modello);
non vengono più indicate le informazioni relative al codice IVA del fornitore, all’ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione, alla modalità di incasso e al Paese di pagamento.

Il paese di origine delle merci

L’obbligo di indicazione del Paese di origine delle merci riguarda esclusivamente le cessioni intracomunitarie di beni (Modello INTRA 1-bis).
Pertanto, l’operatore italiano che intrattiene operazioni attive con un soggetto passivo residente UE, oltre a compilare la provincia di spedizione dei beni, dovrà indicare anche il codice ISO del Paese di produzione del medesimo. Si evidenzia che tali indicazioni potrebbero non essere coincidenti.
La definizione di Paese di origine è disciplinata dalla normativa doganale, la quale opera una distinzione tra:
origine preferenziale: il sistema preferenziale è stato istituito al fine di ridurre o azzerare l’ammontare dei dazi doganali dovuti nelle operazioni di importazione/esportazione da o verso alcuni Paese Extra-Ue, i quali hanno siglato specifici accordi reciproci con l’Unione Europea. Nell’ambito delle operazioni intracomunitarie, pertanto, non trova applicazione questa definizione di origine;
origine non preferenziale: si basa sul concetto di prodotto “interamente ottenuto” e di “ultima trasformazione sostanziale” ed è la definizione a cui occorre fare riferimento per la corretta compilazione del modello Intrastat.
Tra i prodotti “interamente ottenuti” rientrano quelli originari di un determinato Paese, ad esempio, ivi cresciuti (animali e vegetali) o estratti (minerali).
Tra i prodotti “sostanzialmente trasformati” rientrano quelli ottenuti nel Paese che contribuisce con «l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione».
Pertanto, l’operatore cedente italiano potrebbe trovarsi nelle seguenti condizioni alternative:
– essere il soggetto produttore sulla base delle definizioni sopra richiamate;
– essere un soggetto che svolge attività di intermediazione commerciale oppure un soggetto che interviene nel processo di realizzazione del bene, ma la trasformazione sostanziale è compiuta da un terzo.
Nel primo caso il cedente italiano ricopre anche la figura di produttore del bene e all’interno degli elenchi Intrastat, sezione Cessioni di beni (Modello Intra 1-bis), dovrà indicare: Paese di origine Italia, codice ISO IT.
Diversamente, il cedente italiano dovrà richiedere tale informazione al fornitore o direttamente al produttore. L’indicazione del Paese di origine potrebbe anche essere riportata all’interno della fattura di acquisto.
Indipendentemente dallo status di produttore o meno rivestito dal cedente italiano, potrebbe essere utile riportare all’interno della fattura di vendita un’apposita dicitura recante il Paese di origine dei beni quale: “Goods of [ Italian/Spanish/French/[…] ] origin” e richiedere ai propri fornitori di riportare tale informazione.
Segnaliamo che sul sito dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (https://www.adm.gov.it/portale/origine-non-preferenziale) è disponibile un documento denominato “Linee guida in materia di regole sull’origine non preferenziale 2018”.

I nuovi modelli

Nel sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane sono pubblicati i nuovi modelli, le relative istruzioni, le specifiche tecniche e i tracciati record. A breve, l’Agenzia provvederà ad aggiornare il software Intraweb per la predisposizione dei modelli Intrastat dell’anno 2022.
Si raccomanda di procedere al download del nuovo software accedendo al sito dell’Agenzia delle Dogane, di effettuare il backup dei dati dalla precedente versione e il restore all’interno della nuova.

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