Investimenti in beni strumentali 4.0: momento di effettuazione dell’investimento

Sotto il profilo temporale i momenti essenziali da individuare per la corretta applicazione dell’agevolazione “nuovi beni strumentali 4.0” sono:

  • l‘ effettuazione dell’investimento nel nuovo bene: il momento di effettuazione individua la norma di riferimento e quindi la misura del credito d’imposta,
  • l’entrata in funzione: individua il momento in cui nasce il diritto al credito di imposta,
  • l’interconnessione: individua i tempi per l’utilizzo del credito di imposta.

Spesso c’è l’esigenza di capire quale sia il momento di effettuazione dell’investimento nel nuovo macchinario produttivo per determinare il corretto credito di imposta applicabile all’investimento stesso.

Se il nuovo bene è oggetto di una semplice fornitura, l’effettuazione dell’investimento coincide con la data di consegna o spedizione del bene o, se diversa e successiva, con la data in cui c’è il trasferimento della proprietà.

Normalmente la consegna o spedizione del bene trasferiscono anche la proprietà dello stesso.

Talora invece i contratti con il fornitore comprendono sia la fornitura di beni e sia impegni ulteriori quali, per esempio, attività di montaggio più o meno complesse, modifiche tecniche secondo precise esigenze, un primo collaudo presso la sede del fornitore ed un secondo collaudo presso la sede di installazione, test di produzione.

Anche le modalità di pagamento frazionato concordate riflettono gli step ritenuti fondamentali nel rapporto contrattuale per esempio la conferma dell’ordine, la messa in funzione o il collaudo finale.

La presenza di una pluralità di attività che non si esauriscono nella mera consegna del bene, talora subordinando parte dei pagamenti all’espletamento di tali attività, richiede di valutare attentamente, alla luce degli impegni contrattuali concretamente previsti, quale sia il momento di effettuazione dell’investimento.

Si è in presenza di contratti complessi con i quali il fornitore si impegna a vendere un bene e ad eseguire ulteriori e fondamentali attività a favore del cliente, che per la complessità dell’investimento, assumono importanza decisiva ai fini del corretto adempimento degli obblighi contrattuali.

Con Risposta n. 723/2021, Agenzia Entrate chiarisce che, in presenza di contratti complessi non è sufficiente la consegna del bene, ma è necessaria l’esecuzione delle ulteriori attività contrattualmente previste e concordate.

Pertanto, qualora l’investimento da sostenere non si riduca al mero acquisto e consegna in un momento certo e determinato del bene è essenziale analizzare elementi di fatto e previsioni contrattuali per individuare correttamente la certezza dell’esistenza del costo prevista dall’art. 109 Tuir ed il momento di effettuazione dell’investimento.