Il Presidente del CdA non può percepire compensi come dipendente della società

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 36362 del 23 novembre 2021 ha stabilito che sussiste l’assoluta incompatibilità fra la carica di Presidente del consiglio di amministrazione di una società ed un rapporto di lavoro dipendente fra l’amministratore stesso e la società.

Il caso di specie riguardava una ripresa fiscale operata dall’Agenzia delle Entrate circa le deducibilità dei compensi e dei contributi previdenziali in capo ad una società per il compenso di lavoro dipendente prestato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. I supremi giudici hanno convalidando i rilievi dell’Agenzia facendo emergere come l’amministratore-dipendente godeva in realtà di autonomia decisionale e, nello svolgimento delle sue mansioni, non rispondeva del suo operato ad alcun superiore gerarchico.

La Corte richiama vari precedenti giurisprudenziali, sottolineando come sia in realtà del tutto compatibile la posizione di amministratore ove venga in concreto accertato lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica rivestita, con l’assoggettamento ad effettivo potere di supremazia gerarchica e disciplinare.

Richiamando la Cassazione 11161/2021, viene ribadito che l’unica incompatibilità assoluta si ha in caso di amministratore unico salvo poi ampliare tale divieto, statuendo il principio di diritto per cui risulta incompatibile anche il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione poiché il potere di rappresentanza equivale al potere di controllo, con la conseguente incompatibilità con un rapporto di lavoro subordinato.