Dichiarazioni d’intento: come comportarsi con fatture di acconto e di saldo a cavallo d’anno

In tema di dichiarazione d’intento bisogna porre particolare attenzione alle operazioni a cavallo d’anno quando acconto e saldo vengono fatturati in periodi di imposta diversi.

Infatti, può capitare che il fornitore, dopo aver ricevuto una dichiarazione di intento dal suo cliente esportatore abituale, emetta a fine anno una fattura di acconto ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera C), DPR 633/1972. Se la fattura a saldo viene emessa l’anno successivo, il cliente dovrà verificare di avere ancora i requisiti per essere considerato esportatore abituale.

In caso affermativo dovrà trasmettere una nuova dichiarazione d’intento al fornitore. In questo caso, anche la fattura di saldo dovrà essere emessa come non imponibile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera C), DPR 633/1972.

Al contrario, se l’anno successivo il cliente non avesse più i requisiti per essere considerato esportatore abituale, senza quindi potersi avvalere della dichiarazione d’intento, la fattura a saldo dovrà essere emessa con Iva. Più precisamente, nella fattura di saldo andrà riportato l’intero corrispettivo dell’operazione di cessione, scomputato dell’importo già fatturato in acconto ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera C), DPR 633/1972 in modo tale che l’importo residuo sia assoggettato ad Iva.