Circolare mensile | Dicembre 2021

7 Dicembre 2021

Omaggi ai clienti/fornitori/dipendenti e cene aziendali

In occasione delle feste natalizie (ma non solo), è consuetudine da parte delle imprese offrire omaggi ai propri clienti, fornitori e dipendenti.
Di seguito si schematizza il trattamento fiscale al fine della detraibilità Iva e della deducibilità dei costi d’acquisto relativo a tali omaggi:

Destinatari

Detraibilità IVA

Deducibilità costi

Beni rientranti
nell’attività
d’impresa

clienti/fornitori


“spese per omaggi”

dipendenti


“spese per omaggi a dipendente”

Beni non rientranti
nell’attività
d’impresa

clienti/fornitori


costo unitario <50€


“spese di rappresentanza < 50”

No
costo unitario >50€


“spese di rappresentanza > 50”

dipendenti

No


“spese per omaggi a dipendente”

Per quanto riguarda il trattamento fiscale dei costi sostenuti relativamente a feste e ricevimenti, si specifica quanto segue:

  • se a tali feste partecipano i clienti, i costi sostenuti sono deducibili come “spese di rappresentanza” e, ai fini delle imposte indirette, l’Iva risulta indetraibile;
  • se a tali feste partecipano i dipendenti, i costi sostenuti sono deducibili alla stregua delle “liberalità a favore dei dipendenti” e quindi nella misura del 75% della spesa sostenuta nel limite del 5 per mille dell’ammontare totale delle spese per prestazioni di lavoro dipendente; l’Iva è totalmente indetraibile.

Dicitura in fattura per il bonus beni strumentali: possibili rimedi pratici

Ricordiamo che, al fine della fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, i documenti relativi all’acquisto dei beni dovranno riportare la seguente dicitura “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1054-1058, Legge 178 del 30.12.2020”.
Qualora mancasse il corretto riferimento normativo, i soggetti interessati possono regolarizzare le fatture già ricevute:

  • nel caso di fatture ricevute in formato cartaceo il riferimento normativo può essere riprodotto sull’originale di ogni fattura con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro;
  • nel caso di fatture elettroniche, è possibile adottare le seguenti procedure alternative: stampare il documento di spesa apponendo sulla copia cartacea la predetta scritta indelebile e conservarlo ai sensi dell’articolo 39 del DPR n. 633 del 1972 op-pure realizzare un’integrazione elettronica e inviare tale documento sotto forma di autofattura allo SdI.

Limiti all'uso del contante dal 2022

Dal 1° gennaio 2022 la soglia dei pagamenti in contanti si abbasserà da euro 2.000,00 ad euro 1.000,00: saranno leciti i pagamenti fino ad euro 999,99.
La violazione non si configura nel caso di una pluralità di distinti pagamenti richiesti dalla natura del contratto (ad esempio contratto di somministrazione) oppure dalle condizioni di pagamento accordate (ad esempio pagamento rateale).
Sono previste sanzioni sia per chi effettua i pagamenti oltre il limite sia per chi riceve il denaro e non provvede a comunicare l’irregolarità.

Novità compilazione modello Intrastat dal 2022

A seguito dell’abrogazione del Regolamento Ce n. 638/2004, sostituito dal Regolamento Ue n. 2152/2019 sono previste alcune novità che riguarderanno la compilazione della sezione statistica dei modelli Intrastat a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Nei modelli Intrastat relativi alle cessioni di beni sarà richiesto di indicare obbligatoriamente il Paese di origine della merce spedita.
Sul fronte degli acquisti intracomunitari, invece, non sarà più necessario indicare il Paese di origine della merce.
Si attende una modifica della struttura dei modelli o un aggiornamento delle istruzioni.

Nuova nomenclatura TARIC 2022

Con il regolamento di esecuzione UE n. 2021/1832 viene aggiornata la versione della TARIC che entrerà in vigore il 1° gennaio 2022 prevedendo oltre 760 cambiamenti tra nuovi codici e voci tariffarie esistenti oggetto di modifiche.
L’Agenzia delle Dogane ha comunicato l’avvenuta pubblicazione del nuovo regolamento, disponibile sul sito https://www.adm.gov.it/portale/nomenclatura-combinata, prevedendo:

  • l’elenco dei codici NC 2021 soppressi,
  • l’elenco dei codici di nuova istituzione o modificati,
  • le tabelle di trasposizione tra i codici di nomenclatura la cui validità cessa il 31 di-cembre 2021.

Gli elenchi e le tabelle di trasposizione sono consultabili al link https://www.adm.gov.it/portale/-/tar-2021-071-417678.

Prenotazione fino al 31 dicembre 2021 per gli investimenti in beni strumentali nuovi con il maggior credito

Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2022 è prevista una riduzione della quota di credito d’imposta riconosciuta.
Ricordiamo, però, che i beni ordinati per i quali è stato versato l’acconto pari al 20% entro il 31 dicembre 2021 e che saranno consegnati entro il 30 giugno 2022, usufruiranno del credito d’imposta con le percentuali più alte previste per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021.

Di seguito riportiamo le diverse percentuali di fruizione previste per l’anno d’imposta 2022.

Tipologia di bene

Percentuale credito d’imposta

Fino al 30.06.2022 con ordine e acconto pari al 20% entro il 31.12.2021

Dall’ 01.01.2022 al 31.12.2022

Ex superamm.to- materiali e immateriali “generici”

beni materiali fino a 2 mln

10%

6%

beni immateriali fino a 1 mln

10%

6%

Ex iperamm.to beni materiali fino a 2,5 mln

50%

40%

oltre a 2,5 mln entro 10 mln

30%

20%

oltre 10 mln entro 20 mln

10%

10%

Ex iperamm.to beni immateriali fino a 1 mln

20%

20%

Prenotazione fino al 31 dicembre 2021 per gli investimenti in beni strumentali nuovi con il maggior credito

Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2022 è prevista una riduzione della quota di credito d’imposta riconosciuta.
Ricordiamo, però, che i beni ordinati per i quali è stato versato l’acconto pari al 20% entro il 31 dicembre 2021 e che saranno consegnati entro il 30 giugno 2022, usufruiranno del credito d’imposta con le percentuali più alte previste per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021.

Di seguito riportiamo le diverse percentuali di fruizione previste per l’anno d’imposta 2022.

Tipologia di bene

Percentuale credito d’imposta

Fino al 30.06.2022 con ordine e acconto pari al 20% entro il 31.12.2021

Dall’ 01.01.2022 al 31.12.2022

Ex superamm.to- materiali e immateriali “generici”

beni materiali fino a 2 mln

10%

6%

beni immateriali fino a 1 mln

10%

6%

Ex iperamm.to beni materiali fino a 2,5 mln

50%

40%

oltre a 2,5 mln entro 10 mln

30%

20%

oltre 10 mln entro 20 mln

10%

10%

Ex iperamm.to beni immateriali fino a 1 mln

20%

20%

Comunicazioni di opzione per cessione/sconto esercitate prima del Decreto "Antifrode"

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le procedure telematiche per l’invio delle comunicazioni per l’opzione per la cessione e/o sconto in fattura relativi a tutte le detrazioni edilizie (es. recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici).
Si ricorda che a seguito del Decreto Antifrode, la comunicazione dell’opzione per lo sconto/cessione del credito dovrà essere necessariamente trasmessa telematicamente, entro il 16 marzo 2021, dal soggetto che appone il visto di conformità e non potrà più essere trasmessa in proprio dal privato.

Acconti Iva 2021

Entro il 27 dicembre 2021, i soggetti passivi Iva, che si trovavano in una posizione debitoria nel mese di dicembre 2020 per i mensili, ovvero, nell’ultimo trimestre 2020 per i trimestrali, dovranno provvedere al versamento dell’acconto Iva.
Vi segnaliamo che entro metà dicembre lo Studio invierà, a chi obbligato al versamento, il modello F24 per il pagamento dell’acconto.

Fatture 2021 a fine anno

La regola generale di detrazione dell’Iva stabilisce che tale diritto spetta all’acquirente che riceve, entro il 15 del mese successivo, la fattura relativa ad un’operazione svolta nel mese precedente.
Le fatture elettroniche di fine anno costituiscono l’eccezione alle regole generali: l’Iva è detraibile per il committente nella liquidazione del mese di dicembre solo se riceve la fattura entro il 31 dicembre 2021.
Pertanto, una fattura emessa a dicembre 2021 e recapitata al cliente nel 2022 com-porta quanto segue:
– il fornitore versa l’Iva dovuta nella liquidazione di dicembre 2021 (scadenza 17 gen-naio 2022);
– il cliente detrae l’Iva nella liquidazione di gennaio 2022 (scadenza 16 febbraio 2022).

Adesione fattura elettronica entro il 31 dicembre 2021

Il provvedimento n. 298662/2021 dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la riapertura fino al 31 dicembre 2021 del termine di adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute dal 1° gennaio 2019. L’adesione è possibile anche tramite intermediario delegato.
Poiché la mancata adesione al servizio comporta la cancellazione dei file memorizzati, a partire dal 1° gennaio 2022 i soggetti che non hanno aderito non potranno più scaricare i file xml delle fatture elettroniche dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
Sarà comunque possibile procedere con l’adesione anche in secondo momento con possibilità di consultare esclusivamente le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo all’adesione

Conservazione fatture elettroniche 2020

Si ricorda che la conservazione delle fatture elettroniche deve avvenire entro il terzo mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa e quindi, per le fatture emesse e ricevute nel 2020, l’obbligo di conservazione dovrà essere adempiuto entro il 28 febbraio 2022.
Ricordiamo che sono oggetto di conservazione anche le fatture emesse tramite portale GSE.

Certificati anagrafici scaricabili gratuitamente

Dal 15 novembre 2021 è possibile scaricare i certificati anagrafici on line in maniera autonoma e gratuita, per proprio conto o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello dedicato.
I documenti potranno essere reperiti sul portale www.anpr.interno.it/ accedendo tramite la propria identità digitale (SPID, Carta d’Identità Elettronica, CNS).

Dichiarazione Conai

Tutte le imprese produttrici ed utilizzatrici di imballaggi pieni e vuoti, iscritte al CONAI, sono tenute a dichiarare i quantitativi di imballaggio ceduti/importati sul territorio nazionale. Per utilizzatori si intendono anche coloro che importano o acquistano dall’Unione Europea imballaggi pieni (ossia merci imballate) o vuoti.
Le dichiarazioni periodiche vanno trasmesse entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento. La periodicità può essere annuale, trimestrale o mensile in funzione dell’ammontare del Contributo Ambientale complessivamente dichiarato, per materiale, nell’anno precedente.
Pertanto, coloro che risultano con periodicità annuale dovranno presentare la Dichiarazione Conai entro il 20 gennaio 2022.
Gli adempimenti a carico dell’importatore variano a seconda della natura e della desti-nazione degli imballaggi importati. Sono previste diverse procedure: una ordinaria (valida per qualunque tipo di importazione) e una semplificata (valida solo per l’importazione di merci imballate), che si suddivide a sua volta in tre diverse formule.
Gli importi risultanti dalla Dichiarazione periodica devono essere versati al ricevimento delle relative fatture da parte di CONAI.
Per ogni informazione o chiarimento, potete consultare il sito www.conai.org.

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