Agevolazioni auto a favore dei disabili

Tutte le agevolazioni auto rivolte a soggetti disabili devono preliminarmente sottostare ai seguenti requisiti soggettivi e oggettivi.

Da un punto di vista soggettivo, possono fruire delle agevolazioni i soggetti:

  1. non vedenti e sordi
  2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento
  3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
  4. disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

Ognuna delle suddette condizioni è disciplinate da una specifica normativa che individua in modo circoscritto il requisito medico legale richiesto, il beneficio riservato e la relativa documentazione da esibire all’occorrenza.

Tali condizioni dovranno, di norma, essere attestate da un certificato rilasciato da una commissione medica pubblica di cui all’art. 4 della L. 104/92.

Da un punto di vista oggettivo, riguardante le caratteristiche tecniche del veicolo, la cilindrata non dovrà superare i 2.000 centimetri cubici (se il motore è benzina), i 2.800 centimetri cubici (se il motore è diesel o ibrido) o i 150 kW (se il motore è elettrico).

L’attuale impianto normativo prevede la possibilità di acquistare un veicolo applicando l’aliquota IVA ridotta del 4%, così come disciplinato dal n. 31 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72.

Per l’acquisto dei mezzi di locomozione il disabile ha diritto anche alla detrazione Irpef del 19% del costo sostenuto, calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

La detrazione spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto). Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%) e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse (4%).

Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione Irpef spetta anche per quelle di riparazione del mezzo se sostenute entro 4 anni dall’acquisto. Sono esclusi i costi di ordinaria manutenzione e i costi di esercizio (premio assicurativo, carburante, lubrificante).

È prevista l’esenzione permanente dal pagamento del bollo per i veicoli che rispettano le condizioni oggettive richiamate in precedenza ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva agevolata.

Si precisa che tutte le agevolazioni menzionate, oltre che dal soggetto disabile, potranno essere fruite da un familiare che ne sostiene la spesa, a condizione che il disabile sia fiscalmente a suo carico (un soggetto è fiscalmente a carico qualora possieda un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, oppure 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni).

Si rammenta che tutte le agevolazioni sono riconosciute se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili.