È stato convertito in Legge n. 106/2021 il Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021) recante “Misure urgenti connesse all’emergenza Covid-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. Le disposizioni in esso contenuto sono state confermate. Si riportano di seguito le ulteriori novità.
Sospensione cambiali e titoli di credito fino al 30 settembre 2021
Fino al 30 settembre 2021 sono sospesi i termini per le cambiali e gli altri titoli di credito aventi efficacia esecutiva, scadenti dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021; i protesti levati nello stesso periodo sono cancellati d’ufficio.
Credito d'imposta locazioni 2021 anche per i soggetti con ricavi superiori ai 15 milioni di euro
Il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso diverso da quello abitativo è esteso anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel 2019.
Il credito d’imposta spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio 2021 a maggio 2021 a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
A queste imprese il credito d’imposta spetta nelle misure del 40% (contratti di
locazione, leasing, concessione di immobili a uso non abitativo) e del 20% (contratti di affitto
d’azienda o contratti di servizi a prestazioni complesse).
Esenzione IMU per i locatori con blocco degli sfratti
Alle persone fisiche che possiedono un immobile concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità, la cui esecuzione è stata sospesa in forza delle disposizioni anti-Covid, è
riconosciuta l’esenzione Imu per l’anno 2021.
Tali soggetti hanno diritto al rimborso della prima rata Imu per l’anno 2021. Con decreto del Ministero dell’Economia saranno stabilite le modalità di attuazione.
Credito d'imposta formazione professionale di alto livello dei dipendenti
A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d’imposta 2021, è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 25%, nel limite massimo complessivo delle risorse stanziate pari a 5 milioni di euro.
Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute, fino all’importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all’estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Con successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze saranno stabilite le disposizioni di attuazione.
Contributo a fondo perduto per i soggetti con ricavi da 10 a 15 milioni di euro
La legge di conversione del D.l. Sostegni-bis prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito agrario, nonché ai soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi, nell’anno d’imposta 2019, superiori a 10 milioni di euro ma inferiori a 15 milioni di euro.
A questi soggetti può essere riconosciuto il contributo a fondo perduto di cui al precedente Decreto Sostegni (D.l. n. 41 del 22 marzo 2021) e il nuovo contributo a fondo perduto “alternativo” con calcolo infrannuale.
Il contributo è determinato nella misura del 20% dell’importo ottenuto dalla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Il contributo a fondo perduto “alternativo” con calcolo infrannuale è riconosciuto a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Qualora l’interessato benefici del contributo a fondo perduto “ordinario”, il contributo “alternativo” viene riconosciuto nella misura pari al 20% della differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Nel caso in cui gli interessati non beneficino del suddetto contributo “ordinario”, il contributo “alternativo” spetta nella misura del 30% calcolato sulla medesima differenza.
Di seguito si riportano le ulteriori novità del periodo.
Comunicazione delle spese per il bonus sanificazione dal 4 ottobre 2021
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 191910 del 16 luglio 2021, ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta sanificazione relativo alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.
Al fine di accedere all’agevolazione occorre presentare apposita comunicazione delle spese ammissibili dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.
La comunicazione deve essere redatta sulla base del modello approvato e inviato direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato, esclusivamente con modalità telematiche, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate.
Al fine di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa, sarà determinata la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. Tale percentuale sarà resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro il 12 novembre 2021.
Sospensione feriale dal 1° agosto al 31 agosto
L’art. 1 della legge 742/1969, come modificato dall’art. 16 D.l. 132/2014, prevede che il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e ricomincia a decorrere dal 1° settembre, con conseguenza che nel calcolo dei termini non devono essere considerati i giorni ricompresi in questo arco temporale.
Relativamente ai versamenti, nella predetta sospensione feriale rientrano:
– gli avvisi di accertamento;
– la liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
Per quanto concerne i controlli automatizzati effettuati ai sensi dell’art. 36-bis D.p.r. 600/73 e 54-bis D.p.r. 633/72 (cd. avvisi bonari) e i controlli formali (ai sensi dell’art. 36-ter D.p.r. 600/73) emessi prima del 1° agosto, il temine di 30 giorni per il pagamento rimane sospeso dal 1° agosto al 4 settembre 2021, per ricominciare a decorrere alla fine di tale periodo. Se, invece, il termine di pagamento dell’avviso bonario dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, il termine di 30 giorni è automaticamente differito e va conteggiato a partire dal 4 settembre.
Pin INPS utilizzabile solo fino al 1° settembre 2021
Dal 1° settembre 2021 saranno utili le sole credenziali Spid, Cie e Cns, mentre non sarà più consentito l’accesso tramite Pin ai servizi online con profili diversi da quello di cittadino, ovvero relativi ad imprese, professionisti, pubblica amministrazione.
L’accesso tramite Pin per tutti i profili non sarà più consentito a partire dal 30 settembre 2021.