Circolare mensile | Settembre 2021

3 Settembre 2021

Scambi tramite Sdi con San Marino dal 1° ottobre 2021

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 15 luglio 2021 ha definito le modalità applicative di fatturazione elettronica fra operatori economici italiani e sammarinesi.
Il decreto entrerà in vigore a partire dal 1° ottobre prossimo definendo un periodo transitorio fino al 30 giugno 2022, nel corso del quale sarà possibile emettere sia fatture elettroniche che in formato cartaceo.  A partire dal 1° luglio 2022 scatterà l’obbligo di effettuare tutte le operazioni tra i due Stati tramite Sdi.
Di seguito si espongono le principali peculiarità nel funzionamento del Sistema di Interscambio tra Italia e San Marino che sarà obbligatorio dal 1° luglio 2022.
Le fatture relative alle cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, emesse in formato elettronico dal cedente italiano nei confronti di operatori economici di San Marino, saranno spedite allo Sdi con natura dell’operazione N3.3 e codice destinatario “2R4GTO8”.
Lo Sdi trasmette il file Xml all’ufficio tributario di San Marino che, dopo aver verificato il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l’esito del controllo al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
L’operatore economico italiano visualizza telematicamente l’esito del controllo effettuato dall’ufficio tributario di San Marino attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dalla stesa Agenzia delle Entrate. Decorso inutilmente il termine di quattro mesi senza aver ricevuto l’esito, il soggetto passivo italiano deve procedere alla regolarizzazione dell’operazione entro i successivi 30 giorni emettendo una nota di variazione in aumento per l’assolvimento dell’Iva, senza il pagamento di sanzioni e interessi.
Quanto alle cessioni di beni verso l’Italia, le relative fatture elettroniche saranno trasmesse dall’ufficio tributario di San Marino al Sistema di Interscambio, che la recapiterà all’acquirente nazionale.
Se la fattura emessa dal soggetto sanmarinese indica l’ammontare dell’Iva dovuta dall’acquirente italiano, l’imposta sarà versata dal cedente sanmarinese all’ufficio tributario di San Marino. Sarà l’Agenzia delle Entrate italiana ad effettuare i controlli sui documenti e sui versamenti d’imposta ricevuti dagli uffici di San Marino. In caso di esito positivo dei controlli, che verrà comunicato all’acquirente italiano, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta.
Qualora la fattura elettronica non recasse l’ammontare dell’Iva, spetterà al cessionario italiano assolvere l’imposta integrando il documento ricevuto dal Sdi ai sensi dell’art. 17. comma2, del D.P.R. 633/1972.
Per le prestazioni di servizi rese nei confronti di operatori economici sanmarinesi la fattura sarà emessa in formato elettronico tramite Sdi. In questo caso il documento avrà codice natura N2.1.
Si precisa che nulla cambia in relazione ai connessi adempimenti Intrastat.

Domanda di rimborso Iva UE

Entro il 30 settembre 2021 sarà possibile presentare la domanda di restituzione dell’imposta sul valore aggiunto pagata sugli acquisti effettuati, nel corso del 2020, in uno Stato membro Ue diverso da quello di residenza, seguendo le disposizioni della Direttiva 12.02.2008, n. 2008/9/CE. Si pensi, ad esempio, all’Iva pagata su prestazioni alberghiere o per la messa a disposizione di stand per fiere espositive in un altro Paese dell’Unione.
La richiesta deve essere inviata, in via telematica, all’agenzia delle Entrate, la quale ne curerà l’inoltro allo Stato che dovrà provvedere al rimborso. Le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso variano a seconda del Paese destinatario dell’istanza, così come gli importi minimi di Iva a credito richiedibili.

Il nostro studio resta a disposizione per la predisposizione e l’invio di dette istanze.

L'Agenzia delle Entrate aggiorna i servizi web

Tramite i servizi web messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate è possibile consegnare documenti e ricevere certificati.
La consegna dei documenti tramite servizio di Upload gestito da apposita funzione web può avvenire in tutti i casi in cui la normativa o i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate non prevedono una specifica modalità di presentazione, trasmissione o comunicazione.
La nuova area riservata consente di effettuare la richiesta dei certificati di attribuzione del codice fiscale e di attribuzione della partita Iva. I certificati potranno essere stampati in originale e in copia conforme.
È stato attivato anche il nuovo servizio successioni Web che permette il caricamento dei dati degli immobili presenti in catasto e di compilare la dichiarazione di successione tramite il supporto di alcuni messaggi che segnalano in tempo reale l’inserimento di dati non corretti o documenti non conformi, sulla base delle informazioni in possesso del Fisco.

Precompilata Iva al via dal 13 settembre 2021

A partire dal 13 settembre 2021 saranno disponibili, all’interno dell’area riservata, le bozze dei registri Iva del terzo trimestre 2021.
A partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione degli operatori Iva, in un’area web dedicata, le bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (Lipe).
Dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, sarà disponibile anche la bozza della dichiarazione annuale Iva. Per i contribuenti Iva che convalidano oppure integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei registri Iva, cade l’obbligo di tenuta degli stessi.
Si ricorda tuttavia che tali dati risulteranno incompleti in quanto non terranno conto delle operazioni non transitate tramite SdI (operazioni con l’estero per le quali vi è ancora la possibilità di emettere e ricevere fatture cartacee e le operazioni intrattenute con i soggetti forfettari ex art. 1 comma 58 Legge n. 190/2014 o minimi ex art. 27 del D.L. n. 98 del 06.07.2011).

Esonero contributivo Inps 2021 per autonomi e professionisti

Dal 25 agosto al 30 settembre 2021, è possibile effettuare la presentazione delle domande di esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta per l’anno 2021 dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle Gestioni Inps e alle Casse previdenziali autonome.
L’istanza dovrà essere presentata utilizzando i canali telematici dell’Inps utilizzando modelli distinti per ogni Gestione.
L’esonero spetta fino ad euro 3.000 ai soggetti in possesso della regolarità contributiva che:
– hanno percepito un reddito complessivo inferiore ad euro 50.000 nel periodo d’imposta 2019;
– hanno registrato un calo di fatturato nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.
L’esonero potrà essere richiesto ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

Bonus Rottamazione TV e Bonus TV-Decoder

Dal 23 agosto 2021 sono operativi gli incentivi per il passaggio alla Tv digitale.
Il Bonus Rottamazione TV per l’acquisto di un nuovo apparecchio televisivo, previo corretto avvio a riciclo di un apparecchio non conforme al nuovo standard DVBT-2, è riconosciuto all’utente finale sotto forma di sconto praticato dal rivenditore dell’apparecchio sul relativo prezzo di vendita, per un importo pari al 20% del prezzo di vendita, entro l’importo massimo di 100 euro.
È già operativo il Bonus TV-Decoder che può essere richiesto dalle famiglie con ISEE fino a 20 mila euro. Viene erogato sotto forma di sconto (fino a 30 euro) sul prezzo del prodotto acquistato.

Riapertura termini per il Bonus Pubblicità

Il Dipartimento per la comunicazione e l’editoria, con un apposito comunicato pubblicato il 31 agosto 2021 ha annunciato che la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari 2021 deve essere presentata dal 1° al 31 ottobre 2021, quindi non più dal 1° al 30 settembre 2021 come era stato previsto dal D.L. Sostegni-bis.
La riapertura dei termini consentirà, a coloro che avevano già effettuato la comunicazione nel mese di marzo 2021, di ampliare i propri investimenti pubblicitari alle nuove condizioni sostituendo la prenotazione già inviata con una nuova.
Le disposizioni del D.L. Sostegni-bis hanno riordinato la disciplina a seguito dell’emanazione della legge di Bilancio 2021. Il nuovo intervento normativo, limitatamente agli anni 2021 e 2022, prevede per entrambi i canali di comunicazione (stampa e radio-tele diffusione) un credito d’imposta nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati e il venir meno del requisito di incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente.

Proroga al 15 novembre per la rivalutazione di partecipazioni e terreni

Con la legge 23 luglio 2021 n. 106, di conversione del D.l. Sostegni-bis, è stato prorogato dal 30 giugno al 15 novembre 2021 il termine per operare la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli e edificabili) e delle partecipazioni non quotate posseduti dai soggetti non imprenditori al 1° gennaio 2021.
Gli adempimenti richiesti sono i seguenti:
perizia di stima redatta e asseverata da un professionista abilitato;
versamento da parte del contribuente dell’imposta sostitutiva dell’11%, calcolata sul valore di perizia.
È possibile eseguire il versamento dell’imposta sostitutiva in tre rate annuali di pari importo con scadenza, rispettivamente, il 15 novembre 2021, il 15 novembre 2022, il 15 novembre 2023.

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