Ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sugli invii delle fatture 2018

21 Gennaio 2019di Alberto Pegoraro0
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L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2018 la fattura può non essere elettronica, invece, se la fattura o la nota di variazione sono datate 2019 il documento deve essere emesso in formato elettronico”.

Risulta chiaro che le fatture datate 2018 e trasmesse nel 2019 potranno essere emesse, trasmesse, ricevute e registrate in formato analogico, non obbligatoriamente in formato elettronico.

Ai fini della detraibilità dell’Iva sulle fatture di acquisto possono prospettarsi tre casistiche:

  • fattura di acquisto datata 2018 e ricevuta nel 2019 in formato analogico: deve confluire nella liquidazione periodica di gennaio 2019;
  • fattura di acquisto datata 2018 e ricevuta nel 2019 tramite lo SdI: deve essere registrata nella liquidazione periodica di gennaio 2019;
  • fattura di acquisto datata 2018 e ricevuta nel 2018: deve essere annotata nella liquidazione periodica di dicembre 2018;

Per l’ultima liquidazione Iva dell’anno, infatti, non è consentito detrarre l’Iva nel mese di effettuazione dell’operazione anche per fatture ricevute entro il 15 del mese successivo, come accade normalmente, ma rileva il momento della ricezione del documento.

Per altri chiarimenti in tema di fatturazione elettronica consulta la sezione “Fatturazione elettronica” del nostro sito.

 

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