Grava sul contribuente l’onere della prova dell’esclusiva strumentalità del veicolo

11 Gennaio 2019di Alberto Pegoraro0
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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31031 del 30/11/2018 ha stabilito che se l’autovettura a uso promiscuo non è indispensabile per l’esercizio dell’attività, i relativi costi sono indeducibili.

Nello specifico, la contribuente aveva dedotto i costi delle autovetture utilizzate dal proprio personale dipendente per la posa in opera e la manutenzione dei propri prodotti. Secondo i Giudici, è indebita l’integrale deducibilità con riguardo ad autoveicoli in mancanza di prova del loro uso strumentale esclusivo da parte del contribuente, gravando sulla parte contribuente dare prova dell’esclusiva strumentalità del bene acquistato all’esercizio dell’impresa. In particolare, secondo la Corte, «se un uso promiscuo è presunto – ma non espressamente previsto – per quei veicoli che, pur essendo strumentali all’attività (generica) d’impresa, non sono indispensabili per l’esercizio della stessa, tale uso promiscuo non è né presunto, né consentito per i veicoli senza i quali l’impresa non possa essere esercitata (c.d. strumentali strictu sensu)».

 

 

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