Sponsorizzazioni sportive: deducibili o non deducibili?

10 Aprile 2018di Alberto Pegoraro0

Prendendo spunto da una recente sentenza della CTP Macerata (sentenza n. 6/2018), proviamo a fare il punto della situazione sulla deducibilità o meno delle spese per sponsorizzazioni sportive.

Con il D.Lgs n. 175/2014 è stato modificato il regime di detrazione Iva per le imprese che svolgono attività di intrattenimento, fra le quali le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la L. 398/1991. In particolare, prima dell’entrata in vigore del decreto risultava di fondamentale importanza la distinzione fra proventi da pubblicità e proventi da sponsorizzazioni sportive in quanto solamente nel primo caso era possibile detrarre forfettariamente il 50% dell’imposta addebitata in fattura mentre nel caso di sponsorizzazioni sportive la detrazione forfettaria era riconosciuta solamente nei limiti del 10%.

Per le fatture emesse dal 13/12/2014, la percentuale di detraibilità forfettaria dell’iva applicata sulle sponsorizzazioni è stata equiparata a quella sulle pubblicità e quindi al 50%. In caso di contestazione dell’Amministrazione Finanziaria su fatture emesse prima di tale data il contribuente non potrà invocare le nuove percentuali di detrazioni in quanto trattasi di una modifica di tipo sostanziale e quindi senza valenza retroattiva.

Dal punto di vista delle imposte dirette, l’art. 90, comma 8, L. 289/2002 riconosce per presunzione assoluta come “spese di pubblicità” le sponsorizzazioni sportive fino ad un importo massimo annuale di Euro 200.000, volte alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante.

Secondo l’Agenzia delle Entrate affinché la spesa nei limiti individuati dalla norma sia considerata deducibile è necessario che gli importi erogati siano necessariamente destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante e inoltre che la società sponsorizzata svolga una specifica attività promozionale. I verificatori quindi si concentreranno per disconoscere che gli importi erogati siano stati spesi per promuovere l’immagine o i prodotti della società sponsor e parallelamente per disconoscere che sia stata posta in essere una specifica attività promozionale da parte dell’associazione sponsorizzata.

La Corte di Cassazione con sentenze 5720/2016 e 14232/2017 ha confermato che per presunzione di legge le sponsorizzazioni fino ad un importo di Euro 200.000 vengono considerate spese di pubblicità, ponendo tuttavia i seguenti paletti: (i) l’associazione sponsorizzata deve essere un ente dilettantistico; (ii) deve essere rispettato il limite dei 200 mila euro; (iii) la sponsorizzazione deve essere rivolta alla promozione dello sponsor; (iv) l’associazione deve aver posto in essere una serie di azioni per promuovere l’immagine o i prodotti dello sponsor (es. nome sulle divise da gioco, cartellonistica ecc.).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *