La Legge di Bilancio 2018 ha stabilito che dal 1° marzo 2018 la Pubblica Amministrazione, che deve effettuare un pagamento superiore ad euro 5.000, deve preliminarmente verificare se il fornitore è inadempiente o meno nei confronti dello Stato.

Nel caso in cui risultino pendenze fiscali, ovvero il creditore sia titolare di una o più cartelle di pagamento scadute, la P.A. sospende il pagamento per 60 giorni per consentire all’Agenzia della Riscossione di provvedere al pignoramento del credito dovuto.

Qualora invece l’agente della riscossione comunichi che non risultano inadempienze oppure non fornisca risposta entro 5 giorni, la P.A. procede al pagamento a favore del creditore.

La circolare n. 13/2018 della Ragioneria dello Stato, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10.04.2018, è stata emanata a commento delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018.

Tra le precisazioni di maggiore interesse vi è quella riguardante le somme soggette a split payment: sul punto la circolare ha chiarito che la verifica del superamento della soglia di 5.000 euro deve essere effettuata sull’importo al netto dell’IVA.

Sono inoltre fornite specifiche nel caso in cui si verifichi il decesso del beneficiario, prima dell’ottenimento del pagamento da parte della P.A. In questo caso la verifica circa la presenza di eventuali carichi pendenti avviene in capo agli eredi per la quota a loro assegnata; può quindi avvenire che il pagamento risultasse maggiore di euro 5.000 in capo al deceduto, mentre per singolo erede risulti inferiore – e quindi escluso dalle verifiche.

La circolare ha inoltre commentato il caso in cui il beneficiario, anziché procedere all’incasso del credito vantato, si avvalga di un terzo, in un rapporto di mandato con rappresentanza. In questo caso, spiega la circolare, la verifica effettuata dalla Pubblica Amministrazione avviene nei confronti del mandante, a nulla rilevando quindi il rapporto fra mandante e mandatario.

Nel caso di cessione del credito, qualora il cedente presti il proprio assenso all’effettuazione preliminare della verifica a proprio carico, l’ente pubblico darà notizia dei relativi esiti al cessionario liquidando, in caso di esito positivo, gli importi dovuti al cedente. Qualora invece l’esito risultasse negativo, l’amministrazione provvederà ad effettuare, al momento del pagamento, una seconda verifica esclusivamente nei confronti del cessionario. Laddove, invece, il cedente non prestasse il proprio assenso ad effettuare la verifica preventiva, l’ente creditore provvederà al pagamento effettuando il controllo esclusivamente nei riguardi del cedente e, in caso di riscontro negativo, liquiderà al cessionario il solo importo residuo.

Infine, la circolare conferma l’illegittimità del frazionamento artificioso esclusivamente volto ad evitare i controlli sopra descritti, qualora sia stato invece pattuito un corrispettivo unitario.

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