Le sanzioni relative alle dichiarazioni fiscali dopo le novità del D.lgs. 87/2024

Il D.lgs. 87/2024, noto come Decreto Sanzioni, ha introdotto diverse modifiche al regime sanzionatorio relativo alle dichiarazioni fiscali (IVA, IRAP, Redditi e 770). Le nuove disposizioni si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. Di seguito, una sintesi delle principali casistiche.

CASISTICA VIOLAZIONI EFFETTUATE PRIMA DEL 01/09/2024 VIOLAZIONI EFFETTUATE DAL 01/09/2024
Omessa dichiarazione  

 

sanzione proporzionale dal 120% al 240% delle imposte e ritenute non versate, con un importo minimo di 250 euro.

 

 

sanzione proporzionale pari al 120% delle imposte o delle ritenute non versate con un importo minimo di 250 euro.

Omessa dichiarazione (oltre 90 giorni) senza tributi o ritenute da versare Sanzione fissa:

-da 250 a 1.000 euro nel caso di Modello redditi/IRAP

-da 250 a 2.000 euro nel caso di Modello IVA/770

Invariato
Dichiarazione presentata oltre 90 giorni dal termine, ma prima di accertamenti Non prevista, si ricade nella casistica di omessa dichiarazione Sanzione per omessi versamenti aumentata del triplo (75%) ex. art. 13 co. 1 del D.lgs. 471/97
Dichiarazione tardiva (presentata entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione) – Sanzione € 250 riducibile con ravvedimento operoso a 1/10 del minimo

– Sanzione 30% per omessi/tardivi versamenti riducibile con ravvedimento operoso

Invariato, ma utilizzando la “nuova” sanzione amministrativa pari al 25% per il ravvedimento operoso
Dichiarazione infedele ravveduta oltre 90 giorni dal termine di presentazione Sanzione proporzionale dal 90% al 180% delle maggiori imposte dovute o della differenza di crediti utilizzati Sanzione fissa pari al 70% delle maggiori imposte dovute o delle ritenute non versate, con un importo minimo pari a 150 euro
Dichiarazione infedele ravveduta entro 90 giorni dal termine di presentazione – Sanzione da 250 a 2.000 euro ridotta ad 1/9 del minimo con ravvedimento operoso

– Sanzione 30% per omessi/tardivi versamenti riducibile con ravvedimento operoso

Invariato, ma utilizzando la “nuova” sanzione amministrativa pari al 25% per il ravvedimento operoso