Il D.lgs. 87/2024, noto come Decreto Sanzioni, ha introdotto diverse modifiche al regime sanzionatorio relativo alle dichiarazioni fiscali (IVA, IRAP, Redditi e 770). Le nuove disposizioni si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. Di seguito, una sintesi delle principali casistiche.
CASISTICA | VIOLAZIONI EFFETTUATE PRIMA DEL 01/09/2024 | VIOLAZIONI EFFETTUATE DAL 01/09/2024 |
Omessa dichiarazione |
sanzione proporzionale dal 120% al 240% delle imposte e ritenute non versate, con un importo minimo di 250 euro.
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sanzione proporzionale pari al 120% delle imposte o delle ritenute non versate con un importo minimo di 250 euro. |
Omessa dichiarazione (oltre 90 giorni) senza tributi o ritenute da versare | Sanzione fissa:
-da 250 a 1.000 euro nel caso di Modello redditi/IRAP -da 250 a 2.000 euro nel caso di Modello IVA/770 |
Invariato |
Dichiarazione presentata oltre 90 giorni dal termine, ma prima di accertamenti | Non prevista, si ricade nella casistica di omessa dichiarazione | Sanzione per omessi versamenti aumentata del triplo (75%) ex. art. 13 co. 1 del D.lgs. 471/97 |
Dichiarazione tardiva (presentata entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione) | – Sanzione € 250 riducibile con ravvedimento operoso a 1/10 del minimo
– Sanzione 30% per omessi/tardivi versamenti riducibile con ravvedimento operoso |
Invariato, ma utilizzando la “nuova” sanzione amministrativa pari al 25% per il ravvedimento operoso |
Dichiarazione infedele ravveduta oltre 90 giorni dal termine di presentazione | Sanzione proporzionale dal 90% al 180% delle maggiori imposte dovute o della differenza di crediti utilizzati | Sanzione fissa pari al 70% delle maggiori imposte dovute o delle ritenute non versate, con un importo minimo pari a 150 euro |
Dichiarazione infedele ravveduta entro 90 giorni dal termine di presentazione | – Sanzione da 250 a 2.000 euro ridotta ad 1/9 del minimo con ravvedimento operoso
– Sanzione 30% per omessi/tardivi versamenti riducibile con ravvedimento operoso |
Invariato, ma utilizzando la “nuova” sanzione amministrativa pari al 25% per il ravvedimento operoso |