Con l’entrata in vigore del D.lgs. 219/2023, è stato introdotto l’art. 6-bis dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000), che sancisce, al primo comma, il principio del contraddittorio preventivo obbligatorio per tutti gli atti autonomamente impugnabili.
Il secondo comma dello stesso articolo precisa che il diritto al contraddittorio è escluso per i controlli automatizzati (ex art. 36-bis Dpr 600/73 e art. 54-bis Dpr 633/72), sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni (ex art. 36-ter Dpr 600/73), nonché per i casi di fondato pericolo per la riscossione.
Il terzo comma dell’art. 6-bis prevede che l’amministrazione finanziaria, per consentire il contraddittorio, notifichi il cd. schema d’atto assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per presentare le proprie controdeduzioni. Il legislatore continua affermando: “Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio”.
In pratica, nel contesto dell’anno d’imposta 2018, prossimo alla decadenza, il termine ordinario per la notifica dell’atto impositivo è fissato al 31 dicembre 2024, come stabilito dall’art. 43 Dpr 600/73 per le imposte sul reddito e dall’art. 57 Dpr 633/72 per l’IVA. Tuttavia, se l’Amministrazione Finanziaria notifica lo schema d’atto entro il termine ordinario, attivando così il contraddittorio preventivo, il termine di decadenza sarà prorogato di ulteriori 120 giorni.
Questa proroga permette all’Amministrazione di valutare le osservazioni del contribuente prima di emettere l’atto impositivo definitivo, senza dover notificare l’avviso di accertamento entro il 31 dicembre dell’anno corrente.
Esemplificando, se lo schema d’atto viene notificato il 30 dicembre 2024 con termine per proporre le controdeduzioni fissato a 60 giorni (quindi, 28 febbraio 2025), essendo quest’ultimo termine successivo al termine ordinario (31 dicembre 2024), il nuovo termine per la notifica dell’atto conclusivo è il 28 giugno 2025.
Inoltre, se lo schema d’atto fosse stato notificato il 10 luglio 2024 con termine per proporre le controdeduzioni fissato a 60 giorni (8 settembre 2024), essendo che tra l’8 settembre 2024 e il 31 dicembre 2024 decorrono meno di 120 giorni, il termine di notifica dell’atto definitivo è posticipato al 6 gennaio 2025, ovvero 120 giorni successivi al termine per la presentazione delle controdeduzioni.
Si precisa che, nelle modifiche normative, non è stato prevista, in questo caso, la sospensione processuale dei termini.