Con provvedimento AE sono stati definite le modalità di fruizione del credito d’imposta per
la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.
Per usufruire di tali crediti d’imposta è necessaria una “Comunicazione delle spese”
all’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione può essere inviata dal 04/10/2021 al 04/11/2021
Ambito oggettivo di applicazione
- Spese sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività
lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di
tali attività; - Spese sostenute internamente avvalendosi dei propri dipendenti e/o collaboratori, in
presenza di competenze già ordinariamente riconosciute, attestato da
documentazione interna (anche con fogli di lavoro moltiplicando costo orario per
tempo impiegato); - Spese sostenute per l’acquisto di:
– dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali
protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di
sicurezza previsti dalla normativa europea;
– prodotti detergenti e disinfettanti;
– dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri,
termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano
conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi
incluse le eventuali spese di installazione;
– dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e
pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
– somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito
delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti ammessi a fruire del
beneficio.
Credito imposta spettante
Il credito d’imposta “teorico” da indicare nel modello di comunicazione è pari al 30%
delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto con limite massimo di €
60.000 (spesa massima pari ad € 200.000).
Nel limite di legge complessivamente previsto di 200 milioni di euro, l’ammontare
massimo del credito d’imposta effettivamente fruibile è pari però al credito
d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021.
Infatti, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del
credito teorico, l’Agenzia determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente
fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.
Ammontare da indicare
Nel modello dovrà essere indicato l’ammontare delle spese per la sanificazione e
l’acquisto di DPI sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per un importo
complessivo comunque non superiore a € 200.000.
Utilizzo credito imposta
- in compensazione nel modello F24 a partire dal giorno lavorativo successivo alla
pubblicazione del provvedimento che ne stabilisce la percentuale di fruibilità (con
successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate saranno impartite le istruzioni per la
compilazione del modello F24); - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della
spesa.
Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito d’imposta dovrà essere inviato
con l’apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet o tramite i
canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate direttamente dal
contribuente oppure avvalendosi di un intermediario con risposta entro cinque giorni. (In
allegato Modello Comunicazione ed Istruzioni)
Nello stesso periodo di presentazione indicato nei punti precedenti è possibile:
– inviare una comunicazione che sostituisce integralmente quella
precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione validamente trasmessa
sostituisce tutte quelle precedentemente indicate.
– Presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente
comunicato.
Si consiglia di procedere all’invio della comunicazione a seguito di controllo delle spese
sostenute nei mesi indicati.