Le imprese che rivestono la qualifica di esportatore abituale possono effettuare acquisti e importazioni di beni e servizi senza applicazione dell’IVA, nei limiti del plafond disponibile e previa presentazione della dichiarazione d’intento ai propri fornitori, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Tuttavia, può accadere che gli acquisti effettuati in regime di sospensione d’imposta superino il plafond spettante: si verifica in tal caso il cosiddetto splafonamento.
Lo splafonamento si realizza quando l’esportatore abituale effettua acquisti o importazioni senza IVA per un importo superiore al plafond disponibile. Si tratta di una violazione fiscale che comporta l’applicazione di specifiche sanzioni previste dalla normativa tributaria.
Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, la sanzione è pari al 70% dell’IVA riferibile agli acquisti effettuati in eccedenza rispetto al plafond disponibile.
Le modalità di regolarizzazione
L’Agenzia delle Entrate ha individuato tre diverse modalità per sanare la violazione:
- Nota di variazione del fornitore
L’esportatore abituale può richiedere al fornitore l’emissione di una nota di variazione in aumento per la sola imposta non applicata originariamente.
- Autofattura elettronica TD21 con versamento tramite F24
In alternativa, il contribuente può emettere un’autofattura elettronica TD21, versando l’IVA dovuta, gli interessi legali e la sanzione ridotta mediante modello F24, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.
- Autofattura TD21 con assolvimento dell’IVA in liquidazione
È inoltre possibile emettere l’autofattura TD21 e assolvere l’imposta nell’ambito della liquidazione IVA periodica. Questa soluzione è però utilizzabile esclusivamente entro il 31 dicembre dell’anno in cui si è verificato lo splafonamento.
Il ravvedimento operoso
La convenienza della regolarizzazione dipende dal momento in cui viene effettuato il ravvedimento operoso.
- Entro 90 giorni dalla violazione: la sanzione beneficia della riduzione a 1/9 del minimo.
- Oltre 90 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno della violazione: la riduzione è pari a 1/8 del minimo.
- Successivamente: resta possibile il ravvedimento, ma con riduzioni progressivamente meno favorevoli previste dalla normativa.
Attenzione alle regolarizzazioni tardive
Quando la regolarizzazione avviene dopo la presentazione della dichiarazione IVA, gli adempimenti diventano più complessi. Occorre infatti coordinare il ravvedimento con la presentazione di una dichiarazione IVA integrativa e con le regole che disciplinano l’utilizzo dell’eventuale credito emergente.
È raccomandabile, in caso di splafonamento, intervenire tempestivamente per limitare il carico sanzionatorio e scegliere la procedura di regolarizzazione più adatta alla propria situazione. Una verifica preventiva del plafond disponibile e un monitoraggio costante degli acquisti effettuati in sospensione d’imposta consentono di prevenire contestazioni e costi aggiuntivi.


